cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 11832 depositata il 12 aprile 2022 – In tema di imposta di successione, il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l’avviso di  accertamento dell’imposta ometta di  impugnarlo,  determinandone  la  definitività, non è tenuto  al  pagamento  dell’imposta  ove  successivamente rinunci all’eredità, in quanto l’efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto

In tema di imposta di successione, il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di  accertamento dell'imposta ometta di  impugnarlo,  determinandone  la  definitività, non è tenuto  al  pagamento  dell'imposta  ove  successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto

Corte di Cassazione ordinanza n. 11745 depositata il 12 aprile 2022 – In  tema  di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano  incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”

In  tema  di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto "qualora sussistano  incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"

Corte di Cassazione ordinanza n. 11734 depositata il 12 aprile 2022 – Nella materia tributaria non è dettata, come per il processo civile, una “norma in bianco”. Al contrario l’istituto identifica positivamente i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall’oggetto del ricorso e pertanto, ai sensi del citato art. 14, il litisconsorzio si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, così che il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è dunque affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

Nella materia tributaria non è dettata, come per il processo civile, una "norma in bianco". Al contrario l'istituto identifica positivamente i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso e pertanto, ai sensi del citato art. 14, il litisconsorzio si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, così che il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è dunque affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

Corte di Cassazione ordinanza n. 11729 depositata il 12 aprile 2022 – Nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l’attività ammini­strativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certi­ficazione pubblica – non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti

Nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività ammini­strativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certi­ficazione pubblica - non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti

Corte di Cassazione ordinanza n. 11728 depositata il 12 aprile 2022 – Ove l’Amministrazione finanziaria contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via pre­suntiva, in base ad elementi oggettivi  e specifici,  che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria dili­genza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Ove l'Amministrazione finanziaria contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via pre­suntiva, in base ad elementi oggettivi  e specifici,  che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria dili­genza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Corte di Cassazione ordinanza n. 11725 depositata il 12 aprile 2022 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente  i  documenti  anche  in  sede  di gravame,  sebbene  preesistenti  al giudizio svoltosi in primo grado

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente  i  documenti  anche  in  sede  di gravame,  sebbene  preesistenti  al giudizio svoltosi in primo grado

Corte di Cassazione ordinanza n. 11724 depositata il 12 aprile 2022 – Il  divieto di nuove eccezioni in appello si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione

Il  divieto di nuove eccezioni in appello si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione

Corte di Cassazione ordinanza n. 11722 depositata il 12 aprile 2022 – In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza  della Corte costituzionale n. 228  del 2014, le operazioni  bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa,  mentre quelle di  versamento  nei confronti  di tutti i contribuenti,  i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad  imposta  o sono  irrilevanti

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza  della Corte costituzionale n. 228  del 2014, le operazioni  bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa,  mentre quelle di  versamento  nei confronti  di tutti i contribuenti,  i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad  imposta  o sono  irrilevanti

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