cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 11713 depositata il 12 aprile 2022 – Sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona

Sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona

Corte di Cassazione ordinanza n. 11701 depositata l’ 11 aprile 2022 – Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi a denunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 11699 depositata l’ 11 aprile 2022 – Il termine di giorni 60 previsto dall’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 è perentorio ed il mancato rispetto determina la nullità dell’atto emesso ante tempus per essere il termine posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale, salvo la possibilità di una deroga in presenza di una particolare urgenza a provvedere, ossia di «valida e “particolare” – cioè specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione – ragione di urgenza, idonea a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento», circostanza che deve esistere a prescindere dalla sua esplicita enunciazione nell’avviso

Il termine di giorni 60 previsto dall’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 è perentorio ed il mancato rispetto determina la nullità dell’atto emesso ante tempus per essere il termine posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale, salvo la possibilità di una deroga in presenza di una particolare urgenza a provvedere, ossia di «valida e “particolare” – cioè specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione – ragione di urgenza, idonea a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento», circostanza che deve esistere a prescindere dalla sua esplicita enunciazione nell’avviso

Corte di Cassazione ordinanza n. 11690 depositata l’ 11 aprile 2022 – In tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, ma allorquando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l’IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione. l ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

In tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, ma allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione. l ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Corte di Cassazione ordinanza n. 11543 depositata l’ 8 aprile 2022 – In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvo i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art.  336,    secondo    comma,    cod.    proc.    civ.

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvo i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art.  336,    secondo    comma,    cod.    proc.    civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 11481 depositata l’ 8 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. Una volta ammessa l’impugnazione facoltativa degli atti sopra indicati, resta pur sempre necessaria l’impugnazione dell’atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant’è che, una volta emesso tale atto viene meno l’interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l’atto impugnato in via facoltativa

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. Una volta ammessa l'impugnazione facoltativa degli atti sopra indicati, resta pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che, una volta emesso tale atto viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 11476 depositata l’ 8 aprile 2022 – L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare  l’infondatezza  della  pretesa  erariale

L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare  l'infondatezza  della  pretesa  erariale

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