cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 11467 depositata l’ 8 aprile 2022 – In tema d’imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell’attivo ereditario, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 , deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all’approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori.

In tema d'imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'art. 111 , deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all'approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori.

Corte di Cassazione ordinanza n. 11283 depositata il 7 aprile 2022 – L’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo, che ne giustifica  l’annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l’impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l’atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del “thema decidendum”

L'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica  l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l'impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum"

Corte di Cassazione ordinanza n. 11424 depositata l’ 8 aprile 2022 – In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto il  D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta,  il proprietario,  pur applicando  ormai  in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una  situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale

In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto il  D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta,  il proprietario,  pur applicando  ormai  in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una  situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale

Corte di Cassazione ordinanza n. 11422 depositata l’ 8 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 11337 depositata il 7 aprile 2022 – In tema di sostituzione d’imposta, la definizione con adesione dell’accertamento nei confronti del datore  di lavoro, per omesso  versamento di quanto dovuto all’Erario a titolo di sostituto d’imposta, e il conseguente versamento da parte di questi dell’imposta concordata, non comporta l’annullamento della sanzione comminata al sostituito ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, poiché questi resta il soggetto passivo d’imposta, che risponde dell’omessa dichiarazione del reddito anche per colpa

In tema di sostituzione d'imposta, la definizione con adesione dell'accertamento nei confronti del datore  di lavoro, per omesso  versamento di quanto dovuto all'Erario a titolo di sostituto d'imposta, e il conseguente versamento da parte di questi dell'imposta concordata, non comporta l'annullamento della sanzione comminata al sostituito ai sensi dell'art. 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, poiché questi resta il soggetto passivo d'imposta, che risponde dell'omessa dichiarazione del reddito anche per colpa

Corte di Cassazione ordinanza n. 11328 depositata il 7 aprile 2022 – L’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva  nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi fattuali rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta,  onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel  giudizio  relativo  alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso

L'eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva  nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi fattuali rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d'imposta,  onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel  giudizio  relativo  alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso

Corte di Cassazione ordinanza n. 11324 depositata il 7 aprile 2022 – In tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi  dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono  rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza  di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tema di IVA, l’inerenza di un costo attinente all’attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo ed attività d’impresa

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi  dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono  rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza  di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tema di IVA, l'inerenza di un costo attinente all'attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa

Corte di Cassazione ordinanza n. 11286 depositata il 7 aprile 2022 – Nel processo tributario trova applicazione il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ. il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all’art. 38, d.lgs. 546/92, diversamente la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell’art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, può procedere alla riscossione “mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”

Nel processo tributario trova applicazione il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ. il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, d.lgs. 546/92, diversamente la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell'art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, può procedere alla riscossione "mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza"

Torna in cima