cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 10391 depositata il 31 marzo 2022 – Il contribuente ha, quindi, la facoltà, non l’onere, d’impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 citato non  determina,  in  ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di  questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19

Il contribuente ha, quindi, la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non  determina,  in  ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di  questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19

Corte di Cassazione ordinanza n. 11284 depositata il 7 aprile 2022 – L’obbligo di idonea e completa motivazione dell’atto impositivo, previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, sia volto ad assicurare al contribuente  il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione e che l’Ufficio non possa integrare il contenuto di detta motivazione in corso di causa bensì possa solo illustrare fatti e questioni oggetto di causa, nell’ambito di una paritaria dialettica processuale, per incidere sul  convincimento  del  giudice. Inoltre è inammissibile una motivazione “postuma” del provvedimento impugnato, situazione che si verifica quando l’Amministrazione finanziaria colma ex post, e cioè in giudizio, le lacune dell’atto impositivo caratterizzato da un’insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda

L'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto impositivo, previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, sia volto ad assicurare al contribuente  il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione e che l'Ufficio non possa integrare il contenuto di detta motivazione in corso di causa bensì possa solo illustrare fatti e questioni oggetto di causa, nell'ambito di una paritaria dialettica processuale, per incidere sul  convincimento  del  giudice. Inoltre è inammissibile una motivazione "postuma" del provvedimento impugnato, situazione che si verifica quando l'Amministrazione finanziaria colma ex post, e cioè in giudizio, le lacune dell'atto impositivo caratterizzato da un'insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda

Corte di Cassazione ordinanza n. 11280 depositata il 7 aprile 2022 – In tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria,  previsto  dagli artt. 32, comma  4, d.P.R. n.  600 del 1973 e 51, comma 5, P.R. n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della  materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l’Ufficio fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare – ai sensi degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente – l’azione dell’ufficio

In tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria,  previsto  dagli artt. 32, comma  4, d.P.R. n.  600 del 1973 e 51, comma 5, P.R. n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della  materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l'Ufficio fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare - ai sensi degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente - l'azione dell'ufficio

Corte di Cassazione ordinanza n. 11275 depositata il 7 aprile 2022 – Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione,. e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte

Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione,. e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2022, n. 13129 – L’eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito

L’eventuale esclusione da IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito

Corte di Cassazione ordinanza n. 11274 depositata il 7 aprile 2022 – La censura inerente la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti è sindacabile in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del  “nuovo” 360 n. 5  c.p.c. La motivazione dell’atto non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione

La censura inerente la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti è sindacabile in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del  "nuovo" 360 n. 5  c.p.c. La motivazione dell'atto non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 11271 depositata il 7 aprile 2022 – Costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il  documento  depositato  ed  il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità

Costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il  documento  depositato  ed  il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità

Corte di Cassazione ordinanza n. 11270 depositata il 7 aprile 2022 – In tema d’IVA, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l’esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria, giustifica l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2

In tema d'IVA, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2

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