cassazione sez. tributi

Corte di Cassazione ordinanza n. 13004 depositata il 26 aprile 2022 – In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”, ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l’art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L’estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di “diritti dipendenti o comunque subordinati” al rapporto deciso con efficacia di giudicato

In materia  di  sanzioni  amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione", ma, in deroga a tale principio, nonchè in deroga all'art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997, l'art. 7, comma 1, decreto­ legge n.  269/2003, convertito  dalla legge n.  326/2003, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie. L'estensione del giudicato riflesso opera a condizione che i terzi estranei al giudizio siano titolari di "diritti dipendenti o comunque subordinati" al rapporto deciso con efficacia di giudicato

Corte di Cassazione ordinanza n. 13003 depositata il 26 aprile 2022 – In presenza di litisconsorzio  necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio  del contraddittorio e la eventuale mancata notifica dell’avviso di accertamento a tutti i soggetti interessati, non impedisce la partecipazione al giudizio, che comunque viene introdotto mediante impugnazione di un  atto  di  imposizione notificato ad uno dei litisconsorti

In presenza di litisconsorzio  necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio  del contraddittorio e la eventuale mancata notifica dell'avviso di accertamento a tutti i soggetti interessati, non impedisce la partecipazione al giudizio, che comunque viene introdotto mediante impugnazione di un  atto  di  imposizione notificato ad uno dei litisconsorti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2022, n. 14848 – In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto

In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto

Corte di Cassazione ordinanza n. 12886 depositata il 22 aprile 2022 – Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l’errore di diritto sostanziale o   processuale, né l’errore di giudizio  o di valutazione,  ai fini della sua ammissibilità, un  errore  di  fatto  riconducibile  all’art.  395,  n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera   svista   materiale,    che   abbia   indotto    il   giudice   a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo  incontestabile  escluso    (o   accertato)    in  base  agli  atti  e  ai documenti di causa, sempre che tale fatto non  abbia  costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato

Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o   processuale, né l'errore di giudizio  o di valutazione,  ai fini della sua ammissibilità, un  errore  di  fatto  riconducibile  all'art.  395,  n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera   svista   materiale,    che   abbia   indotto    il   giudice   a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo  incontestabile  escluso    (o   accertato)    in  base  agli  atti  e  ai documenti di causa, sempre che tale fatto non  abbia  costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato

Corte di Cassazione ordinanza n. 12854 depositata il 22 aprile 2022 – L’accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall’ente impositore fin dall’origine ma non contestati, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti

L'accertamento integrativo, susseguente a quello parziale, non può basarsi su atti o fatti acquisiti e già conosciuti dall'ente impositore fin dall'origine ma non contestati, in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva, a cui presidio si pone il predetto principio generale, ma deve necessariamente fondarsi su nuovi elementi atti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2022, n. 14842 – In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto

In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale (a causa dell’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto

Corte di Cassazione ordinanza n. 12853 depositata il 22 aprile 2022 – La documentazione depositata in primo grado dal contribuente, sebbene non costituito in appello, proprio in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, è entrata automaticamente nel procedimento di appello e deve essere comunque utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione

La documentazione depositata in primo grado dal contribuente, sebbene non costituito in appello, proprio in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, è entrata automaticamente nel procedimento di appello e deve essere comunque utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione

Corte di Cassazione ordinanza n. 12837 depositata il 22 aprile 2022 – In tema di accertamenti bancari è consentito ai fini fiscali, l’esecuzione di accertamenti bancari anche nei confronti di chi non abbia la qualifica di imprenditore o lavoratore autonomo, e sia un lavoratore dipendente o risulti non occupato

In tema di accertamenti bancari è consentito ai fini fiscali, l'esecuzione di accertamenti bancari anche nei confronti di chi non abbia la qualifica di imprenditore o lavoratore autonomo, e sia un lavoratore dipendente o risulti non occupato

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