cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5517 – Ai fini della regolarità dell’avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione finanziaria, qualora esso consista in un atto c.d. impoesattivo, documento che assolve alla funzione di contestare al contribuente l’obbligo di pagamento di oneri tributari, avendo pertanto natura di atto impositivo, ed assolve anche alla funzione di costituire il primo atto della procedura esecutiva, l’indicazione del responsabile del procedimento di accertamento vale ad indicare il soggetto responsabile della complessiva procedura, non essendo necessaria l’indicazione che egli sia il responsabile sia della procedura di accertamento sia della procedura esecutiva

Ai fini della regolarità dell'avviso di accertamento notificato dall'Amministrazione finanziaria, qualora esso consista in un atto c.d. impoesattivo, documento che assolve alla funzione di contestare al contribuente l'obbligo di pagamento di oneri tributari, avendo pertanto natura di atto impositivo, ed assolve anche alla funzione di costituire il primo atto della procedura esecutiva, l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento vale ad indicare il soggetto responsabile della complessiva procedura, non essendo necessaria l'indicazione che egli sia il responsabile sia della procedura di accertamento sia della procedura esecutiva

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5516 – In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi” neppure “alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna

In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi" neppure "alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5866 – L’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferito ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù del vincolo di partecipazione a ristretta base nonché dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che sebbene non ricorra, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, il giudice dell’accertamento relativo al maggior reddito accertato in capo al socio sospende il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., o, laddove ne ricorrano i presupposti (accertamento della società divenuto definitivo) ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

L'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferito ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù del vincolo di partecipazione a ristretta base nonché dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che sebbene non ricorra, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, il giudice dell’accertamento relativo al maggior reddito accertato in capo al socio sospende il giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., o, laddove ne ricorrano i presupposti (accertamento della società divenuto definitivo) ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2022, n. 5584 – Nel giudizio tributario, anche il contribuente, come l’Amministrazione finanziaria, ha la possibilità di introdurre dichiarazioni scritte rese da terzi, aventi valenza indiziaria in proprio favore, in conformità ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU, stante l’irrogazione, nell’ambito dello stesso, di sanzioni assimilabili a quelle penali

Nel giudizio tributario, anche il contribuente, come l'Amministrazione finanziaria, ha la possibilità di introdurre dichiarazioni scritte rese da terzi, aventi valenza indiziaria in proprio favore, in conformità ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU, stante l'irrogazione, nell'ambito dello stesso, di sanzioni assimilabili a quelle penali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5498 – Nel caso di società a ristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 TUIR di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in quanto, essendo conseguiti “in nero” e non essendo mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v’è stata, non avendoli la società mai dichiarati

Nel caso di società a ristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 TUIR di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in quanto, essendo conseguiti "in nero" e non essendo mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è stata, non avendoli la società mai dichiarati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 febbraio 2022, n. 5286 – Il requisito delle «gravi incongruenze», stabilito dall’art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, è richiesto anche per gli avvisi di accertamento, sia delle imposte dirette sia dell’IVA, basati sugli studi di settore e trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia

Il requisito delle «gravi incongruenze», stabilito dall'art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, è richiesto anche per gli avvisi di accertamento, sia delle imposte dirette sia dell'IVA, basati sugli studi di settore e trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5501 – Quando viene contestato il raddoppio dei termini, rientra nei compiti del giudice tributario l’accertamento dell’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, che faccia sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., quindi anche del raggiungimento della soglia di rilevanza penale di cui all’artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis

Quando viene contestato il raddoppio dei termini, rientra nei compiti del giudice tributario l’accertamento dell'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, che faccia sorgere l'obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., quindi anche del raggiungimento della soglia di rilevanza penale di cui all'artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis

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