cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5446 – In tema di rimborso di imposta, lo svolgimento senza rilievi del controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione, potendo questo essere contestato anche dopo la scadenza dei termini per l’accertamento, sicché detto controllo non incide sul decorso del termine di prescrizione del credito

In tema di rimborso di imposta, lo svolgimento senza rilievi del controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione, potendo questo essere contestato anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento, sicché detto controllo non incide sul decorso del termine di prescrizione del credito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17372 – Il vizio della motivazione si risolva in una sostanziale assenza o mera apparenza della stessa in considerazione delle lacune evidenziate nella decisione della CTR, che non consentono di raggiungere certezze né in ordine al reale svolgimento del processo, né in relazione al suo esatto oggetto

Il vizio della motivazione si risolva in una sostanziale assenza o mera apparenza della stessa in considerazione delle lacune evidenziate nella decisione della CTR, che non consentono di raggiungere certezze né in ordine al reale svolgimento del processo, né in relazione al suo esatto oggetto

Corte di Cassazione sentenza n. 978 depositata il 17 gennaio 2018 – In tema di imposte ipotecarie, la locuzione “stesso atto”, contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 4, comma 1, deve intendersi attesa la finalità della norma, tesa ad evitare un eccesso impositivo – come identità dì titolo di iscrizione, conseguendone, così, l’assoggettamento alla sola imposta fissa della formalità relativa alla seconda cancellazione di un’ipoteca giudiziale accesa presso due diverse Conservatorie in relazione ad un unico debito ed in virtù dello stesso titolo di iscrizione

In tema di imposte ipotecarie, la locuzione “stesso atto”, contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 4, comma 1, deve intendersi attesa la finalità della norma, tesa ad evitare un eccesso impositivo – come identità dì titolo di iscrizione, conseguendone, così, l’assoggettamento alla sola imposta fissa della formalità relativa alla seconda cancellazione di un’ipoteca giudiziale accesa presso due diverse Conservatorie in relazione ad un unico debito ed in virtù dello stesso titolo di iscrizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5277 – La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio – e non prova vera e propria – sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è facoltà per il giudice di discostarsi motivatamente dalle conclusioni del CTU, ove non le condivida, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice sia l’avvalersi o meno della consulenza tecnica, sia il condividerne le conclusioni. L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente medesimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur

La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è facoltà per il giudice di discostarsi motivatamente dalle conclusioni del CTU, ove non le condivida, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice sia l’avvalersi o meno della consulenza tecnica, sia il condividerne le conclusioni. L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente medesimo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 febbraio 2022, n. 5160 – Le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto “adesivo” a quello principale si deve osservare la disciplina dell’art. 325 cod. proc. civ.

Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto "adesivo" a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5098 – Restano esclusi dalla TIA, come nel passato, i locali inidonei a produrre rifiuti urbani come i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (es. celle frigorifere, cabine elettriche, silos, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazioni)

Restano esclusi dalla TIA, come nel passato, i locali inidonei a produrre rifiuti urbani come i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (es. celle frigorifere, cabine elettriche, silos, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazioni)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5059 – In tema di IVA, l’amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non  solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta; ove l’amministrazione finanziaria assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto

In tema di IVA, l'amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non  solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta; ove l'amministrazione finanziaria assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5008 – Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dei redditi di società ed associazioni, ove, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, si formino giudicati “parziali” relativi a singole posizioni, i rapporti fra il giudicato parziale e le posizioni dei soggetti nei cui confronti non si sia formato il giudicato debbono essere risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, per cui il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato

Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dei redditi di società ed associazioni, ove, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, si formino giudicati "parziali" relativi a singole posizioni, i rapporti fra il giudicato parziale e le posizioni dei soggetti nei cui confronti non si sia formato il giudicato debbono essere risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, per cui il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato

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