cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28795 – La presunzione (salva la prova del contrario) di distribuzione ai soci dei maggiori utili occulti accertati in capo alla società partecipata può ovviamente essere vinta dal socio dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria e resta salva in ogni caso la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati concretamente distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti o ad esempio sono stati oggetto di apprensione da parte dell’amministratore o esclusivamente da parte di altri soci

La presunzione (salva la prova del contrario) di distribuzione ai soci dei maggiori utili occulti accertati in capo alla società partecipata può ovviamente essere vinta dal socio dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria e resta salva in ogni caso la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati concretamente distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti o ad esempio sono stati oggetto di apprensione da parte dell'amministratore o esclusivamente da parte di altri soci

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28788 – In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. Sesta direttiva) – quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti – qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998

In tema di IVA, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. Sesta direttiva) - quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti - qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28752 – In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa

In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28729 – Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti

Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 28717 – Ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell’ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l’accertamento dell’avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell’ammontare complessivo dei crediti, anche dell’entità del patrimonio sociale

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti, anche dell'entità del patrimonio sociale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28250 – La ricerca della comune volontà negoziale delle parti di un contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e le relative censure, per essere esaminabili da questa Corte, devono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici dettati dagli articoli da 1362 a 1371 cod. civ. o del vizio motivazionale, non potendosi neppure risolvere nella mera contrapposizione tra l’interpretazione sostenuta dal ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata

La ricerca della comune volontà negoziale delle parti di un contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e le relative censure, per essere esaminabili da questa Corte, devono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici dettati dagli articoli da 1362 a 1371 cod. civ. o del vizio motivazionale, non potendosi neppure risolvere nella mera contrapposizione tra l'interpretazione sostenuta dal ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2021, n. 28730 – Qualora l’Amministrazione non sia stata rispettosa dell’obbligo di contraddittorio, la violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza), ossia se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa

Qualora l'Amministrazione non sia stata rispettosa dell'obbligo di contraddittorio, la violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza), ossia se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28288 – Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia

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