cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 27960 – Il ricorso proposto dalla società società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 o uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

Il ricorso proposto dalla società società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 o uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27675 – Ai fini dell’imposta di registro in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro vada determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all’oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale

Ai fini dell'imposta di registro in caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro vada determinata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull'immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27665 – In tema di IVA, che “ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la gestione di servizi cimiteriali, l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed i servizi polifunzionali da parte del Comune, sono attività esenti da imposta, in quanto prive del requisito della commercialità e svolte dall’ente pubblico in veste di pubblica autorità ed “in conformità” alle finalità istituzionali.”

In tema di IVA, che "ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la gestione di servizi cimiteriali, l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed i servizi polifunzionali da parte del Comune, sono attività esenti da imposta, in quanto prive del requisito della commercialità e svolte dall'ente pubblico in veste di pubblica autorità ed "in conformità" alle finalità istituzionali."

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27657 – La prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova

La prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27652 – La discrepanza tra valore iscritto a bilancio e (assai minore) valore negoziale pattuito (ancorché sulla scorta di perizia giurata) autorizza l’Ufficio a procedere a rettifica sia a fini di registro, sia a fini di imposte dirette, dando prevalenza al primo, per la sua valenza di attestazione verso i terzi delle reali situazioni societarie

La discrepanza tra valore iscritto a bilancio e (assai minore) valore negoziale pattuito (ancorché sulla scorta di perizia giurata) autorizza l'Ufficio a procedere a rettifica sia a fini di registro, sia a fini di imposte dirette, dando prevalenza al primo, per la sua valenza di attestazione verso i terzi delle reali situazioni societarie

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27648 – La censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)

La censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2021, n. 27637 – La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un’anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell’ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell’emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa ai sensi dell’art. 21, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l’emittente, la cui buona fede va senz’altro esclusa, è tenuto al versamento dell’IVA relativa ai sensi del settimo comma della citata disposizione, salva la prova dell’eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l’Erario derivanti dalla utilizzazione del documento contabile

La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un'anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell'ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell'emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa ai sensi dell'art. 21, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l'emittente, la cui buona fede va senz'altro esclusa, è tenuto al versamento dell'IVA relativa ai sensi del settimo comma della citata disposizione, salva la prova dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l'Erario derivanti dalla utilizzazione del documento contabile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27775 – In tema di società di comodo, l’art. 30 della l. n. 724 del 1994, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera “non operativa” se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli “asset” patrimoniali intestati alla società, salvo la presenza di situazioni oggettive che rendano impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito

In tema di società di comodo, l'art. 30 della l. n. 724 del 1994, al comma 1, prevede una presunzione legale relativa, in base alla quale una società si considera "non operativa" se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli "asset" patrimoniali intestati alla società, salvo la presenza di situazioni oggettive che rendano impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito

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