cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19830 – La mancata produzione in giudizio del processo verbale di constatazione attiene alla prova dei fatti posti a fondamento dell’atto impositivo, di modo che la sua mancata produzione in giudizio può assumere rilevanza ai soli fini della individuazione del materiale probatorio utilizzabile dal giudice

La mancata produzione in giudizio del processo verbale di constatazione attiene alla prova dei fatti posti a fondamento dell’atto impositivo, di modo che la sua mancata produzione in giudizio può assumere rilevanza ai soli fini della individuazione del materiale probatorio utilizzabile dal giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19443 – La notifica dell’avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del “de cuius”, è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione

La notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19439 – In forza del generale rinvio materiale alle norme del cod. proc. civ. compatibili, contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è applicabile al rito tributario il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

In forza del generale rinvio materiale alle norme del cod. proc. civ. compatibili, contenuto nell'art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è applicabile al rito tributario il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19416 – La revocazione c.d. “straordinaria” si incentra su motivi non immediatamente rilevabili dalla sentenza e, pertanto, giustifica la possibilità di far rilevare tali vizi anche oltre il passaggio in giudicato della sentenza. I motivi di revocazione straordinaria, proposti ai sensi e per gli effetti dell’art. 396 c.p.c. anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sono quelli previsti dai numeri 1, 2, 3, e 6 del primo comma dell’art. 395, c.p.c. ovvero: 1) dolo della parte; 2) falsità della prova; 3) rinvenimento di documenti decisivi; 6) dolo del Giudice

La revocazione c.d. "straordinaria" si incentra su motivi non immediatamente rilevabili dalla sentenza e, pertanto, giustifica la possibilità di far rilevare tali vizi anche oltre il passaggio in giudicato della sentenza. I motivi di revocazione straordinaria, proposti ai sensi e per gli effetti dell’art. 396 c.p.c. anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sono quelli previsti dai numeri 1, 2, 3, e 6 del primo comma dell'art. 395, c.p.c. ovvero: 1) dolo della parte; 2) falsità della prova; 3) rinvenimento di documenti decisivi; 6) dolo del Giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19389 – In tema di condono fiscale, le misure demenziali che comportano una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06

In tema di condono fiscale, le misure demenziali che comportano una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19419 – Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (…), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare

Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (...), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l'interesse ad impugnare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19404 – L’omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell’anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili

In base all'art.18 della Direttiva CE n. 77/388/CE il diritto alla detrazione dell'Iva è subordinato solamente al possesso della fattura, compilata secondo le disposizioni a essa applicabili.

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