cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14211 – In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica di un pvc, ex art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000; invero la nullità di un avviso di accertamento consegue solo alle irregolarità per le quali detta sanzione sia espressamente prevista dalla legge

In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica di un pvc, ex art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000; invero la nullità di un avviso di accertamento consegue solo alle irregolarità per le quali detta sanzione sia espressamente prevista dalla legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14352 – In materia tributaria, la riproposizione in appello delle medesime censure, formulate in primo grado, è sufficiente ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica, imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che, nel processo tributario, l’appello ha carattere devolutivo pieno, siccome non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma finalizzato ad ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza

In materia tributaria, la riproposizione in appello delle medesime censure, formulate in primo grado, è sufficiente ad assolvere l'onere d'impugnazione specifica, imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che, nel processo tributario, l'appello ha carattere devolutivo pieno, siccome non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma finalizzato ad ottenere il riesame della causa nel merito nella sua interezza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14345 – In caso di operazioni ritenute dall’Amministrazione inesistenti, spetta a quest’ultima l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima

In caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14294 – Un comportamento del contribuente palesemente antieconomico costituito da un rilevante rapporto deficitario tra valore complessivo dei costi sostenuti e i ricavi dichiarati integra le gravi incongruenze che legittimano l’applicazione degli studi di settore e gravava sulla contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura

Un comportamento del contribuente palesemente antieconomico costituito da un rilevante rapporto deficitario tra valore complessivo dei costi sostenuti e i ricavi dichiarati integra le gravi incongruenze che legittimano l'applicazione degli studi di settore e gravava sulla contribuente l'onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14230 – Rinuncia al ricorso per definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 6, DL n. 193 del 2016

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14230 Tributi - Contenzioso tributario - Definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 6, DL n. 193 del 2016 - Rinuncia al ricorso - Cessazione materia del contendere - Estinzione del giudizio Ritenuto che A.C., F.M., C.M.C. ed E.M.C. impugnarono, innanzi alla CTP [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14155 – Relativamente all’assistenza tra Stati dell’Unione europea per la riscossione dei crediti, la controversia appartiene alla giurisdizione dello Stato richiedente ove le contestazioni riguardino il credito od il titolo esecutivo, mentre ricade nella giurisdizione dello Stato destinatario quando le censure investano gli atti esecutivi, al fine di assicurare il diritto di difesa del contribuente a fronte di un titolo contenente la pretesa tributaria proveniente da uno Stato estero, la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario di valutare se contestarla, dovendosi nondimeno commisurare la congruità di tale contenuto all’ambito, ristretto, delle questioni che egli possa sottoporre alla giurisdizione italiana

Relativamente all'assistenza tra Stati dell'Unione europea per la riscossione dei crediti, la controversia appartiene alla giurisdizione dello Stato richiedente ove le contestazioni riguardino il credito od il titolo esecutivo, mentre ricade nella giurisdizione dello Stato destinatario quando le censure investano gli atti esecutivi, al fine di assicurare il diritto di difesa del contribuente a fronte di un titolo contenente la pretesa tributaria proveniente da uno Stato estero, la cartella di pagamento deve contenere elementi sufficienti a consentire al destinatario di valutare se contestarla, dovendosi nondimeno commisurare la congruità di tale contenuto all'ambito, ristretto, delle questioni che egli possa sottoporre alla giurisdizione italiana

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14420 – Qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1989, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza

Qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè, rispettivamente, il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l'occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1989, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14250 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

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