cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6866 – In tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente a partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede

In tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente a partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6724 – In tema di imposta di registro, è nullo per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni in cui la motivazione dell’atto faccia riferimento a documentazione né allegata, né riprodotta nell’avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa

In tema di imposta di registro, è nullo per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni in cui la motivazione dell'atto faccia riferimento a documentazione né allegata, né riprodotta nell'avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6659 – Grava sul contribuente che intenda accedere alla procedura di variazione dell’imponibile prevista dall’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 l’onere di provare la corrispondenza tra l’operazione originaria e quella sopravvenuta, mediante l’indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, ferma la possibilità, qualora la corrispondenza tra detti documenti contabili non emerga inequivocabilmente, di ricorrere ad altri mezzi di prova, nel rispetto dei principi generali in materia

Grava sul contribuente che intenda accedere alla procedura di variazione dell'imponibile prevista dall'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 l'onere di provare la corrispondenza tra l'operazione originaria e quella sopravvenuta, mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, ferma la possibilità, qualora la corrispondenza tra detti documenti contabili non emerga inequivocabilmente, di ricorrere ad altri mezzi di prova, nel rispetto dei principi generali in materia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6623 – Nelle operazioni inesistenti spetta all’Ufficio dimostrare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un’evasione dell’imposta posta in essere con operazioni commerciali esclusivamente preordinate, anche se vere, ad eludere l’imposizione fiscale, sulla base di elementi presuntivi sufficienti ed adeguati a ritenere provato lo scopo fraudolento

Nelle operazioni inesistenti spetta all'Ufficio dimostrare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta posta in essere con operazioni commerciali esclusivamente preordinate, anche se vere, ad eludere l'imposizione fiscale, sulla base di elementi presuntivi sufficienti ed adeguati a ritenere provato lo scopo fraudolento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2021, n. 6293 – Il ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile ove il ricorrente non dia contezza di se e in quale sede processuale una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – sia stata trattata, ove tale questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente incorre nell’inammissibilità della questione per novità della censura, dovendo egli allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

Il ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile ove il ricorrente non dia contezza di se e in quale sede processuale una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - sia stata trattata, ove tale questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente incorre nell'inammissibilità della questione per novità della censura, dovendo egli allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6633 – Il mancato adempimento, originario o successivo, dell’onere di comunicazione del proprio domicilio fiscale, legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973

Il mancato adempimento, originario o successivo, dell'onere di comunicazione del proprio domicilio fiscale, legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 marzo 2021, n. 6591 – Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di Cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibili il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 397 bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrisponderla tra l’indecisione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità

Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di Cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibili il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 397 bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrisponderla tra l'indecisione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità

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