cassazione sez. tributi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2021, n. 6396 – Nel sistema dell’inversione contabile (denominano pure reverse charge), gli obblighi per le operazioni soggette ad IVA, di cessione di beni e prestazioni di servizi rese nel territorio dello Stato da soggetti residenti all’estero, privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante fiscale ai fini IVA, in favore di soggetti residenti nello Stato, incombono sui cessionari o i committenti che non siano consumatori finali

Nel sistema dell’inversione contabile (denominano pure reverse charge), gli obblighi per le operazioni soggette ad IVA, di cessione di beni e prestazioni di servizi rese nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante fiscale ai fini IVA, in favore di soggetti residenti nello Stato, incombono sui cessionari o i committenti che non siano consumatori finali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2021, n. 6617 – Ai sensi dell’art. 2291 cod. civ., i soci delle società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, tra cui rientra il debito IVA, l’avviso di accertamento è notificato al solo contribuente (e non agli altri eventuali coobbligati), ferma restando la possibilità per il coobbligato di impugnare gli atti esecutivi successivi all’iscrizione a ruolo, tra cui in primo luogo la cartella di pagamento a lui notificata o il soppresso avviso di mora

Ai sensi dell'art. 2291 cod. civ., i soci delle società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, tra cui rientra il debito IVA, l'avviso di accertamento è notificato al solo contribuente (e non agli altri eventuali coobbligati), ferma restando la possibilità per il coobbligato di impugnare gli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo, tra cui in primo luogo la cartella di pagamento a lui notificata o il soppresso avviso di mora

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2021, n. 6430 – Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell’Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l’IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso della diligenza media, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un’evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplic

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l’IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplic

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2021, n. 250 – In tema di agevolazioni per il commercio, l’art. 11 della I. n. 317 del 1991 impone la decadenza dal beneficio del credito di imposta ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, anche quando si tratti dell’agevolazione prevista dall’art. 11 della I. n. 449 del 1997, in virtù del rinvio che tale seconda disciplina opera alla prima

In tema di agevolazioni per il commercio, l'art. 11 della I. n. 317 del 1991 impone la decadenza dal beneficio del credito di imposta ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, anche quando si tratti dell'agevolazione prevista dall'art. 11 della I. n. 449 del 1997, in virtù del rinvio che tale seconda disciplina opera alla prima

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2021, n. 6437 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2021, n. 6434 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’adozione del criterio induttivo di cui all’art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone all’Ufficio l’utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d’imposta al quale l’accertamento si riferisce

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'adozione del criterio induttivo di cui all'art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 impone all'Ufficio l'utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d'imposta al quale l'accertamento si riferisce

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2021, n. 6405 – Nel giudizio tributario, anche il contribuente, come l’Amministrazione finanziaria, ha la possibilità di introdurre dichiarazioni scritte rese da terzi, aventi valenza indiziaria in proprio favore, in conformità ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU, stante l’irrogazione, nell’ambito dello stesso, di sanzioni assimilabili a quelle penali

Nel giudizio tributario, anche il contribuente, come l'Amministrazione finanziaria, ha la possibilità di introdurre dichiarazioni scritte rese da terzi, aventi valenza indiziaria in proprio favore, in conformità ai principi del giusto processo ex art. 6 CEDU, stante l'irrogazione, nell'ambito dello stesso, di sanzioni assimilabili a quelle penali

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