Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 4 sentenza n. 1214 depositata il 21 giugno 2018 – Nel processo tributario l’introduzione di nuove produzioni documentali in appello è consentito dall’art. 58 comma 2, del D.lgs. 546/92, purché eseguita nei limiti di quanto dedotto in giudizio e con l’osservanza dei termini di cui all’art. 32 del DPR 600/73
Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 4 sentenza n. 1214 depositata il 21 giugno 2018 Testo: .........., svolgente l'attività professionale di amministratore di condomini, fu raggiunto da avviso di accertamento ai fini Irpef e Iva per i redditi dell'anno 2009. A suo carico furono effettuate le seguenti rettifiche: l) maggiori compensi da attività professionale [...]