COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 1446 del 13 aprile 2015 – Qualora il contribuente nelle proprie conclusioni chieda l’annullamento dell’atto impositivo e le doglianze dello stesso vengano riconosciute parzialmente fondate dal giudice, quest’ultimo non può limitarsi ad emettere una pronuncia di annullamento o nullità dell’atto impugnato ma deve pervenire alla determinazione del reddito presuntivo ove inferiore a quello accertato
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 1446 del 13 aprile 2015 TRIBUTI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - RICORSO - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO - SENTENZA - RIDUZIONE DELL'ACCERTATO - APPELLO - ECCEZIONE DI ULTRAPETIZIONE - INFONDATA FATTO E DIRITTO In sede di controllo l’Ufficio rilevava che l’attività svolta nell’anno 2006 da ..., esercente l’attività di [...]