COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. n. 614, sentenza n. 1686 depositata il 30 agosto 2023 – L’ammissibilità di una spesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve essere valutata esclusivamente in base al dato letterale della norma primaria (D.L. n. 145/2013) e secondaria (Decreto interministeriale del 27.5.2015)

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. n. 614, sentenza n. 1686 depositata il 30 agosto 2023 L’ammissibilità di una spesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve essere valutata esclusivamente in base al dato letterale della norma primaria (D.L. n. 145/2013) e secondaria (Decreto interministeriale del 27.5.2015) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. n. 14, sentenza n. 4942 depositata il 25 agosto 2023 – I Centri di Trasmissione Dati (CTD) sono soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. n. 14, sentenza n. 4942 depositata il 25 agosto 2023 I Centri di Trasmissione Dati (CTD) sono soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse - presupposto soggettivo ed oggettivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 13853/1/21 depositata il 13.12.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. n. 3, sentenza n. 528 depositata il 22 agosto 2023 – Nell’ambito dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni sottoposte al regime del risparmio amministrato, il criterio per determinare il costo di acquisto delle partecipazioni è il costo medio ponderato

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. n. 3, sentenza n. 528 depositata il 22 agosto 2023 Nell'ambito dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni sottoposte al regime del risparmio amministrato, il criterio per determinare il costo di acquisto delle partecipazioni è il costo medio ponderato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sez. n. 23, sentenza n. 2443 depositata il 21 agosto 2023 – A seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 130/2022, la sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario. Di conseguenza viene meno il cosiddetto “doppio binario” tra processo penale e processo tributario. Alla luce del recente dettato normativo, infatti, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale. Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato

A seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 130/2022, la sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario. Di conseguenza viene meno il cosiddetto “doppio binario” tra processo penale e processo tributario. Alla luce del recente dettato normativo, infatti, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale. Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, sez. n. 10, sentenza n. 813 depositata il 21 agosto 2023 – In tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza ad essa sottesa di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale

In tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l'esigenza ad essa sottesa di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriae, sez. n. 3, sentenza n. 2220 depositata il 18 agosto 2023 – Nel caso in cui siano spirati i termini di decadenza di cui all’art. 43 del DPR n. 600/73, l’Amministrazione finanziaria può modificare un accertamento precedentemente notificato, solo se questo determini una diminuzione della pretesa fiscale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabriae, sez. n. 3, sentenza n. 2220 depositata il 18 agosto 2023 Appello - motivi specifici - interpretazione rigorosa - esclusione Massima: L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. n. 1, sentenza n. 349 depositata il 14 agosto 2023 – L’IRAP non è dovuta in caso di esercizio di una professione di medico di base convenzionato con il S.S.N., nella forma della “medicina di gruppo”, priva di autonoma organizzazione

L’IRAP non è dovuta in caso di esercizio di una professione di medico di base convenzionato con il S.S.N., nella forma della “medicina di gruppo”, priva di autonoma organizzazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. n. 23, sentenza n. 2529 depositata il 10 agosto 2023 – E’ consentito l’esercizio della detrazione in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ove il contribuente dimostri che il diritto alla detrazione sia stato esercitato entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi del D.P.R. n. 322/1998, art. 8, comma 3 pro tempore

E' consentito l'esercizio della detrazione in caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ove il contribuente dimostri che il diritto alla detrazione sia stato esercitato entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi del D.P.R. n. 322/1998, art. 8, comma 3 pro tempore

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