COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. n. 23, sentenza n. 2527 depositata il 10 agosto 2023 – La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l’art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In forza di detto provvedimento è venuto a cadere l’automatismo tra definizione della lite e compensazione delle spese nel caso dell’autotutela operata dall’Amministrazione Finanziaria, venendo affidato all’organo giudicante ogni valutazione in punto di spese del giudizio

La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 274/05 ha dichiarato illegittimo l'art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92, laddove prevedeva la compensazione delle spese di lite nei casi di cessazione della materia del contendere diverse dalle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In forza di detto provvedimento è venuto a cadere l'automatismo tra definizione della lite e compensazione delle spese nel caso dell'autotutela operata dall'Amministrazione Finanziaria, venendo affidato all'organo giudicante ogni valutazione in punto di spese del giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, sez. n. 2, sentenza n. 60 depositata il 9 agosto 2023 – L’istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), è di sicura applicazione anche nel processo tributario in forza dell’art. 1 D.Lgs. 546/1992 che, disponendo che al processo tributario si applichino le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, ha inteso operare un rinvio non già recettizio e statico bensì dinamico

L'istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), è di sicura applicazione anche nel processo tributario in forza dell'art. 1 D.Lgs. 546/1992 che, disponendo che al processo tributario si applichino le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, ha inteso operare un rinvio non già recettizio e statico bensì dinamico

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sez. n. 16, sentenza n. 608 depositata il 19 luglio 2023 – L’art. 26 c. 5 del DPR 600/73 non contravviene al principio della libera circolazione dei capitali ex art. 63 del TFUE. Tale disposizione prevede che sui redditi da capitale, ai non residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,5%

L’art. 26 c. 5 del DPR 600/73 non contravviene al principio della libera circolazione dei capitali ex art. 63 del TFUE. Tale disposizione prevede che sui redditi da capitale, ai non residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,5%

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. n. 2, sentenza n. 4414 depositata il 17 luglio 2023 – La “sospensione” del procedimento di esecuzione del rimborso del credito d’imposta, giustificata dalla esigenza di definire previamente altre esposizioni debitore fiscali del medesimo contribuente, quale misura cautelare esercitata in via di autotutela dall’Amministrazione erariale, rimane assoggettata al principio di legalità e trova nella specie fondamento nella norma di legge attributiva del relativo potere che, se originariamente rimaneva circoscritta alla ipotesi disciplinata dall’art. 38-bis comma 3 d.P.R. n. 633/72, attualmente deve intendersi estesa a qualsiasi violazione tributaria integrante illecito amministrativo in considerazione della più ampia previsione – concernente anche imposte diverse dall’IVA – contenuta nell’art. 23 d.lgs. n. 472/1997

La "sospensione" del procedimento di esecuzione del rimborso del credito d'imposta, giustificata dalla esigenza di definire previamente altre esposizioni debitore fiscali del medesimo contribuente, quale misura cautelare esercitata in via di autotutela dall'Amministrazione erariale, rimane assoggettata al principio di legalità e trova nella specie fondamento nella norma di legge attributiva del relativo potere che, se originariamente rimaneva circoscritta alla ipotesi disciplinata dall'art. 38-bis comma 3 d.P.R. n. 633/72, attualmente deve intendersi estesa a qualsiasi violazione tributaria integrante illecito amministrativo in considerazione della più ampia previsione - concernente anche imposte diverse dall'IVA - contenuta nell'art. 23 d.lgs. n. 472/1997

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 6, sentenza n. 721 depositata il 17 luglio 2023 – È legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri in quanto la norma che autorizza la notifica elettronica prescrive che esclusivamente l’indirizzo del destinatario risulti da appositi registri e non anche quello del mittente

È legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri in quanto la norma che autorizza la notifica elettronica prescrive che esclusivamente l'indirizzo del destinatario risulti da appositi registri e non anche quello del mittente

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1, sentenza n. 4235 depositata il 10 luglio 2023 – In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo, consistente nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile (art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10), è desumibile dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e dall’inclusione dell’immobile nell’esatta area di intervento consortile. Di conseguenza, spetta al contribuente l’onere di provare l’inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica

In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo, consistente nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile (art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10), è desumibile dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e dall'inclusione dell'immobile nell’esatta area di intervento consortile. Di conseguenza, spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sez. 26, sentenza n. 2109 depositata il 10 luglio 2023 – La sentenza passata in giudicato non esaurisce i propri effetti nell’ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali e con riferimento alle medesime eccezioni di diritto

La sentenza passata in giudicato non esaurisce i propri effetti nell’ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali e con riferimento alle medesime eccezioni di diritto

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 21, sentenza n. 9295 depositata il 10 luglio 2023 – In tema di abuso del diritto è necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d’impresa», anche in considerazione « dei principi di libertà d’impresa e di iniziativa economica (art. 42 Cost.)» e del « principio di proporzionalità (sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C – 28/ 95, A. Leur Bloem)», non potendo il sindacato dell’Amministrazione spingersi sino ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili, solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale

In tema di abuso del diritto è necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d'impresa», anche in considerazione « dei principi di libertà d'impresa e di iniziativa economica (art. 42 Cost.)» e del « principio di proporzionalità (sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C - 28/ 95, A. Leur Bloem)», non potendo il sindacato dell'Amministrazione spingersi sino ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili, solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale

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