Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1, sentenza n. 4235 depositata il 10 luglio 2023
Riscossione – Consorzi di bonifica – Cartella di pagamento – Opposizione – Inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile – Approvazione del piano di classifica – Perizia tecnica di parte – Mancata dimostrazione in sede di approvazione del piano dell’assenza di benefici anche indiretti – Debenza dei contributi – E’ legittima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’atto di appello in epigrafe la XXXXXXX S.r.l. impugna, chiedendone la riforma integrale, la sentenza della CTP di Roma n. 9928 del 2021 recante reiezione del ricorso proposto dalla contribuente per l’annullamento dell’avviso di pagamento n. 081018****, emesso dal Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano per contributi consortili non pagati riferiti all’anno 2018.
2. Deduce di avere denunciato dinanzi alla CTP il duplice vizio dell’atto impositivo impugnato consistente nel difetto di motivazione e nella non debenza del contributo per comprovata inesistenza del beneficio derivante dall’attività consortile, ma che il Giudice di primo grado ha respinto il gravame, statuendo che, a fronte di un piano di classifica approvato dalle competenti autorità, spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’assenza di qualsiasi beneficio per il proprio immobile correlato agli interventi consortili.
3. Pertanto, avverso la sentenza appellata denuncia il vizio di “Omessa valutazione in merito al difetto di motivazione”, deducendo che essa appellante non ha avuto alcun beneficio dalle opere di bonifica, anche perché nessuna opera è stata eseguita nell’anno 2018 e negli anni a questo precedenti (2015 – 2017).
4. Con rituale memoria in data 25 maggio 2023 si è costituito in giudizio l’appellato Consorzio di Bonifica Litorale Nord (già Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano), replicando ai motivi di appello e concludendo per la sua integrale infondatezza.
5. Con memoria di replica in data 27 giugno 2023, l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie doglianze e le conclusioni già rassegnate.
6. All’udienza pubblica del 4 luglio 2023, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L’appello è integralmente infondato.
7.1. Occorre preliminarmente rammentare che, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato del giudice di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 7 aprile 2023, n. 9573; Id. 8 aprile 2022, n. 11431; Id., 16 luglio 2021, n. 20359), “in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi dell’art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, sicchè spetta al contribuente l’onere di provare l’inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonchè il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite“. A ciò deve aggiungersi che “la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica è decisiva ai fini della determinazione dell’anno del contributo. Ai fini, poi, del quantum è determinante l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica”, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio” (così, Cass. n. 9573 del 2023 e Id. n. 26395 del 2019).
7.2. Nella presente controversia, la CTP ha respinto il ricorso dell’odierna appellante facendo corretta e lineare applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, in quanto – una volta accertato che il compendio immobiliare della XXXXX S.r.l. rientrava nel c.d. perimetro di contribuenza e che vi era un piano di classifica formalmente approvato dagli enti competenti – spettava esclusivamente al contribuente fornire la prova dell’assenza di qualsiasi beneficio per i propri immobili.
Ad avviso della CTP, detta prova non poteva nella specie essere desunta dalla perizia tecnica di parte depositata agli atti, giacché essa non documentava l’insussistenza di ogni beneficio per il compendio immobiliare.
7.3. La motivazione, e le conseguenti conclusioni, della CTP resistono ai motivi di appello.
7.4. Ed invero, essendo pacificamente provato – e peraltro non puntualmente contestato dalle parti in giudizio – che il compendio immobiliare dell’appellante rientri nel perimetro di contribuenza e che sussista un piano di classifica regolarmente approvato – non può essere condiviso quanto dedotto dall’appellante, ovvero che la perizia tecnica di parte sia sufficiente a soddisfare l’onere della prova dell’assenza di benefici derivanti dagli interventi del Consorzio.
Osserva in merito il Collegio che il perito di parte si limita ad affermare (pag. 6 della relazione) che nel Programma di manutenzione per gli anni 2015- 2018 non sono previste opere per la manutenzione del Fosso di Posta Forano, ma tale costatazione non elide l’onere della prova gravante sul contribuente, in quanto – come correttamente ricordato dalla CTP, in ossequio all’indirizzo della Cassazione – per ottenere l’esonero dal pagamento del contributo occorreva dimostrare che il compendio immobiliare non ottiene, o non ha ottenuto, alcun beneficio, anche indiretto, dagli interventi di manutenzione compiuti dal Consorzio. In sintesi, è irrilevante che non fossero previsti interventi sugli immobili del contribuente, essendo possibile, e finanche probabile, che detti immobili usufruissero di vantaggi indiretti derivanti da interventi compiuti all’interno del perimetro consortile.
Ne consegue l’evidente infondatezza delle censure proposte.
8. L’appello va quindi respinto.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, rigetta l’appello.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in complessivi euro 1.000,00.
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