COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione n. 3, sentenza n. 558 depositata il 4 maggio 2022 – L’obbligo di pagamento del canone TV scaturisce dalla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni e prescinde dall’uso o dal non uso che di esso si faccia

Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione n. 3, sentenza n. 558 depositata il 4 maggio 2022 L'obbligo di pagamento del canone TV scaturisce dalla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni e prescinde dall'uso o dal non uso che di esso si faccia Ricorrente/Appellante: Pertanto, voglia Codesta Ecc.ma Commissione Tributaria [...]

Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione n. 19, sentenza n. 3742 depositata il 2 maggio 2022 – Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo

Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo

Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 264 depositata il 27 aprile 2022 – Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI. In quanto a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) (art. 38, D. L. n. 124/2019) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Inoltre sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali

Per le annualità antecedenti al 2020 le piattaforme petrolifere sono soggette alla disciplina ordinaria dei tributi locali IMU e TASI. In quanto a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) (art. 38, D. L. n. 124/2019) sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria. Inoltre sussiste la potestà impositiva degli enti locali anche nell’ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, nel rispetto dei limiti derivanti dalle convenzioni internazionali. Sono, invece, non tassabili i macchinari ed impianti e le componenti tecniche impiantistiche che ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015 non possono costituire oggetto di stima e vanno pertanto eliminati dal calcolo dalla base imponibile.

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione n. 19, sentenza n. 1659 depositata il 22 aprile 2022 – In alternativa alla procedura di cui all’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l’albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all’estero

In alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero

Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, sezione n. 7, sentenza n. 562 depositata il 21 aprile 2022 – Le disposizioni in materia di cedolare secca non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni

Le disposizioni in materia di cedolare secca non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un'attività d’impresa, o di arti e professioni

Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 1, sentenza n. 273 depositata l’ 11 aprile 2022 – In tema di assoggettabilità ad IRPEF delle borse di studio, l’erogazione dell’assegno “nella sua integrità”, prevista dall’art. 80 del regolamento UE n. 1083/2006, non va interpretata come erogazione esente da imposte, in quanto nessuna disposizione nazionale la prevede

In tema di assoggettabilità ad IRPEF delle borse di studio, l’erogazione dell’assegno “nella sua integrità”, prevista dall’art. 80 del regolamento UE n. 1083/2006, non va interpretata come erogazione esente da imposte, in quanto nessuna disposizione nazionale la prevede

Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 390 depositata il 6 aprile 2022 – La causa di forza maggiore si applica purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il “factum principis”, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto

La causa di forza maggiore si applica purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto

Commissione Tributaria Regionale per le Marche, sezione n. 1, sentenza n. 385 depositata il 6 aprile 2022 – In caso di “differenze inventariali”, ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all’art. 4 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette “miste”, che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d. P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell’impiego produttivo dei beni (impiegati per la produzione, perduti o distrutti…) – e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.

In caso di "differenze inventariali", ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all'art. 4 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette "miste", che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d. P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell'impiego produttivo dei beni (impiegati per la produzione, perduti o distrutti...) - e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.

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