Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione n. 3, sentenza n. 558 depositata il 4 maggio 2022
L’obbligo di pagamento del canone TV scaturisce dalla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni e prescinde dall’uso o dal non uso che di esso si faccia
Ricorrente/Appellante: Pertanto, voglia Codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, contrariis rejectis: riformare integralmente l’appellata Sentenza n. /04/2020 pronunciata in data 23/11/2020 dalla Sezione 04 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (TO) e depositata in data 21/12/2020, all’esito del giudizio iscritto al n. 239/2020 R.G. (riunificato).
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, alla stregua del principio della soccombenza, come da apposita notula depositanda ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992.
Riservato il deposito, secondo rito, di ulteriore apposita memoria ad illustrazione di ulteriori controdeduzioni e conclusioni nonché dei documenti supportanti tali controdeduzioni e conclusioni.
Si richiamano tutti gli atti oggetto del contendere.
Resistente/Appellato: chiede a Codesta Commissione Tributaria Regionale, previa reiezione dell’appello avversario, di voler accogliere le seguenti:
DOMANDE E CONCLUSIONI
1) Rigettare, per i motivi esposti in narrativa, l’appello proposto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n.
/04/2020 emessa dalla Sezione 04 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino in data 23/11/20201e depositata il 21/12/2020 a definizione del ricorso iscritto al numero R.G. 239/2020 (al quale è stato riunito quello recante il numero R.G. 241/2020);
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi.
3) Con riserva di articolare mezzi istruttori e produrre ulteriore
documentazione nel concedendo termine
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Torino ha proposto appello contro la sentenza ../04/2020, emessa dalla CTP di Torino il 23/11-23/12/2020, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento con cui era stato recuperato il canone speciale Rai per l’anno 2018 relativo all’abbonamento n. ST
144 intestato al signor M. B. .
Il recupero era stato effettuato a seguito di accesso della GdF 28/3/2017 che constatava la presenza nello studio del dott. M. di un televisore .
L’appellante critica la sentenza per aver affermato che era onere dell’Ufficio fornire la prova che l’apparecchio detenuto dalla parte fosse adatto alla ricezione dei canali televisivi e che tale prova non potesse essere superata dal fatto che il contribuente avesse confermato trattarsi di “televisore” quello che in realtà era solo un monitor. Infatti sarebbe stato onere dei verificatori accertarsi che l’apparecchio fosse idoneo alla ricezione.
L’Ufficio precisa che l’obbligo di pagamento del canone scaturisce dalla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni e prescinde dall’uso o dal non uso che di esso si faccia. In sede di accesso la Gdf ha reperito un televisore la cui esistenza è stata confermata dalla parte seppure con la precisazione di un particolare utilizzo. Solo con pec 13/8/2019 l’abbonamento è stato poi disdettato.
Contrariamente a quanto affermato dai giudicanti quanto constatato dalla GdF è prova inoppugnabile circa l’esistenza dell’apparecchio.
Il signor M. non ha mai dichiarato la marca dell’apparecchio, né ha prodotto una dichiarazione della casa produttrice circa la sua inidoneità a ricevere canali Tv
L’Appellato a confutazione delle tesi dell’appellante richiama i principi relativi all’onere della prova . Rileva che il “televisore” non è stato oggetto di specifica disamina da parte della Gdf che non ne ha rilevato né la marca né il modello. Lo stesso è a dirsi dell’incaricato Rai .
Il famo che il dott. M. abbia definito l’apparecchio come televisore non è probante. Trattandosi di temine che con cui l’uso corrente individua anche il monitor che nel caso era utilizzato come tale per l’impianto di videosorveglianza come testimoniato per iscritto dal tecnico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è, fondato e merita accoglimento. Nel caso in esame il contribuente in data 28/03/2017 nel processo verbale di constatazione ha dichiarato che: “il televisore che detengo è esclusivamente utilizzato per trasmettere i video delle conferenze che intrattengo presso il mio studio di odontoiatria” di poi che “il televisore non è utilizzato per trasmettere canali tv”; in data 11 luglio 2017 nell’istanza di autotutela ha precisato che: ” … l’apparecchio in questione è adibito solo ed esclusivamente al servizio di videocamere installato nella mia struttura con regolare autorizzazione … e per la visione di immagini registrate su CD o DVD per i pazienti.
Dunque a fronte dell’ammessa detenzione di un apparecchio Tv sarebbe stato onere della parte fornire prova dell’inidoneità dell’apparecchio stesso a ricevere trasmissioni televisive in quanto il canone prescinde dal non uso dell’apparecchio o da un uso in concreto più limitato e particolare. Tuttavia nel caso in esame tale prova non è stata fornita e pertanto l’appello deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza cosi come liquidate nel dispositivo.
La Commissione
P.Q.M.
Accoglie l’appello e condanna parte contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 250,00 per il primo grado e di € 350,00 per il secondo grado
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