COMMISSIONI TRIBUTARIE

Commissione Tributaria Regionale per le Marche sez. 4 sentenza n. 56 depositata il 20 gennaio 2022 – In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari. L’esenzione riconosciuta dall’art. 13 bis, comma 1, del D.p.r. n. 641 del 1972, a favore dell’Amministrazione dello Stato è, infatti, norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione

In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari. L'esenzione riconosciuta dall'art. 13 bis, comma 1, del D.p.r. n. 641 del 1972, a favore dell'Amministrazione dello Stato è, infatti, norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione

Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sez. 3 sentenza n. 505 depositata il 24 gennaio 2022 – Non sono applicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell’estratto di ruolo contenuti nell’art. 4-bis del D.p.r. n. 602 del 1973 introdotto dall’art 3-bis della legge n. 215 del 2021

Non sono applicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell'estratto di ruolo contenuti nell'art. 4-bis del D.p.r. n. 602 del 1973 introdotto dall'art 3-bis della legge n. 215 del 2021

Commissione Tributaria per le Marche sezione n. 3 sentenza n. 125 depositata il 1° febbraio 2022 – Per i tributi non armonizzati non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio nell’ambito della formazione dell’atto di accertamento, giacché il mancato contraddittorio rileva sulla validità di un atto soltanto laddove esplicitamente previsto dalla disciplina che regola la formazione di quello specifico atto

Per i tributi non armonizzati non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio nell'ambito della formazione dell'atto di accertamento, giacché il mancato contraddittorio rileva sulla validità di un atto soltanto laddove esplicitamente previsto dalla disciplina che regola la formazione di quello specifico atto

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 6 sentenza n 474 depositata il 2 febbraio 2022 – In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell’unitarietà dell’accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d’ufficio- in ogni stato e grado del processo

In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell'unitarietà dell'accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio- in ogni stato e grado del processo

Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo Sez. 6 sentenza n. 71 depositata il 9 febbraio 2022 – Le prestazioni lavorative rese nell’ambito di un rapporto di lavoro, alle dipendenze di una società italiana e prevalentemente in Italia, anche se in parte relative ad alcune trasferte estere, sono correttamente assoggettate ad imposizione in Italia

Le prestazioni lavorative rese nell’ambito di un rapporto di lavoro, alle dipendenze di una società italiana e prevalentemente in Italia, anche se in parte relative ad alcune trasferte estere, sono correttamente assoggettate ad imposizione in Italia

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana Sezione sezione 6 sentenza n. 229 depositata il 10 febbraio 2022 – Il regime agevolativo previsto dalla Legge n. 10 del 1977 presuppone come elemento essenziale della fattispecie l’esistenza di un accordo e/o convenzione finalizzato alla trasformazione del territorio nell’interesse della collettività, da stipularsi tra privato ed ente pubblico, effettuato senza scopi speculativi e con l’intento di mantenere l’equilibrio tra le posizioni coinvolte

Il regime agevolativo previsto dalla Legge n. 10 del 1977 presuppone come elemento essenziale della fattispecie l'esistenza di un accordo e/o convenzione finalizzato alla trasformazione del territorio nell'interesse della collettività, da stipularsi tra privato ed ente pubblico, effettuato senza scopi speculativi e con l'intento di mantenere l'equilibrio tra le posizioni coinvolte

Commissione Tributaria Regionale per la Campania Sezione 10 sentenza n. 1879 depositata il 16 febbraio 2022 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60, trova sempre applicazione

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60, trova sempre applicazione

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