COMMISSIONI TRIBUTARIE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Emilia Romagna sentenza n. 687 sez. XI depositata il 2 aprile 2019 – Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto

Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2017 sez. XVI depositata il 3 aprile 2019 – Il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non può configurare di per sé solo un evento imprevedibile e irresistibile e quindi non rientra nella nozione di “forza maggiore” al fine di disapplicare le sanzioni

Il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni non può configurare di per sé solo un evento imprevedibile e irresistibile e quindi non rientra nella nozione di “forza maggiore” al fine di disapplicare le sanzioni

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sentenza n. 468 sez. I depositata il 10 aprile 2019 – Imposta ipotecaria e catastale, il secondo comma dell’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 esprime un criterio di carattere generale, in base al quale tutti gli atti del procedimento di mediazione, e quindi compreso anche l’accordo, sono esenti da ogni tassa e spesa se nel limite di Euro 50.000,00

Imposta ipotecaria e catastale, il secondo comma dell’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 esprime un criterio di carattere generale, in base al quale tutti gli atti del procedimento di mediazione, e quindi compreso anche l'accordo, sono esenti da ogni tassa e spesa se nel limite di Euro 50.000,00

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sentenza n. 3273 sez. 28 depositata il 11 aprile 2019 – Qualora il contribuente rimane inerte, a seguito di invito al contraddittorio, durante l’accertamento con gli studi di settore il relativo accertamento e validamente motivato sulla sola base degli studi

Qualora il contribuente rimane inerte, a seguito di invito al contraddittorio, durante l'accertamento con gli studi di settore il relativo accertamento e validamente motivato sulla sola base degli studi

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2401 sez. XIX depositata il 16 aprile 2019 – Illegittima la cartella di pagamento per la maggiore IRPEF relativamente alla percezione dell’indennità di mobilità erogata dall’INPS solo dopo previa verifica della partecipazione ad una società cooperativa, non è da considerarsi imponibile ai fini dell’imposta sul reddito per le persone fisiche

Illegittima la cartella di pagamento per la maggiore IRPEF relativamente alla percezione dell'indennità di mobilità erogata dall'INPS solo dopo previa verifica della partecipazione ad una società cooperativa, non è da considerarsi imponibile ai fini dell'imposta sul reddito per le persone fisiche

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2412 sez. XIX depositata il 16 aprile 2019 – Non sono soggette ad IVA gli importi versati dal gestore del servizio idrico al Comune, a titolo di rimborso delle “passività pregresse” (rate di ammortamento dei mutui accesi dall’ente locale per la realizzazione degli investimenti nel settore idrico)

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2412 sez. XIX depositata il 16 aprile 2019 Servizio idrico - Mutui accesi per investimenti - Assoggettamento IVA - Esclusione - Ratio - Concessione gratuita - Configurabilità Sentenza 1. L'Agenzia delle Entrate di Latina aveva emesso, nei confronti del Comune (omissis), avviso di accertamento - ai sensi [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 1782 sez. XXI depositata il 16 aprile 2019 – In tema di detrazione per interventi di riqualificazione energetica la normativa di riferimento non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione, che peraltro possono assumere la veste di utilizzatore di bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione, ai sensi dell’art. 2 lett. b) del citato decreto ministeriale

In tema di detrazione per interventi di riqualificazione energetica la normativa di riferimento non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione, che peraltro possono assumere la veste di utilizzatore di bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione, ai sensi dell'art. 2 lett. b) del citato decreto ministeriale

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sentenza n. 308 sez. I depositata il 16 aprile 2019 – Ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo

Ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo

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