COMMISSIONI TRIBUTARIE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2793 sez. I depositata il 9 maggio 2019 – In tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa è regolata dall’art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR”

In tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa è regolata dall'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale "VR"

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 3128 sez. X depositata il 22 maggio 2019 – Il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ. e a certe condizioni ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione

Iil mandato all'avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il vaglio dell'organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ. e a certe condizioni ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di cassazione

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sentenza n. 452 sez. VII depositata il 21 maggio 2019 – L’iscrizione al VIES del soggetto passivo Iva non è una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità Iva, sempreché ne siano soddisfatte le condizioni essenziali (cedente/cessionario soggetti passivi Iva, fuoriuscita del bene, bene nella disponibilità del cessionario)

l'iscrizione al VIES del soggetto passivo Iva non è una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità Iva, sempreché ne siano soddisfatte le condizioni essenziali (cedente/cessionario soggetti passivi Iva, fuoriuscita del bene, bene nella disponibilità del cessionario)

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 3151 sez. X depositata il 22 maggio 2019 – La costituzione del trust senza trasferimento di beni rientra tra gli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è pertanto soggetto a registrazione in termine fisso ed al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, mentre l’imposta di donazione e successione in misura proporzionale troverà applicazione unicamente al verificarsi della condizione del trasferimento dei beni ai beneficiari finali

La costituzione del trust senza trasferimento di beni rientra tra gli atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è pertanto soggetto a registrazione in termine fisso ed al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, mentre l’imposta di donazione e successione in misura proporzionale troverà applicazione unicamente al verificarsi della condizione del trasferimento dei beni ai beneficiari finali

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Friuli-Venezia Giulia sentenza n. 82 sez. II depositata il 22 maggio 2019 – Vanno annullate le sanzioni applicate al contribuente la cui condotta è caratterizzata dalla buona fede, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo

Vanno annullate le sanzioni applicate al contribuente la cui condotta è caratterizzata dalla buona fede, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sentenza n. 900 sez. IV depositata il 23 maggio 2019 – L’evidenziazione di un comportamento antieconomico in relazione all’imposta sui redditi e dell’Iva non può giustificarsi identificando l’inerenza con la sproporzione o l’incongruità dei costi: l’inerenza si risolve in un giudizio qualitativo, non quantitativo ed è strettamente correlata alla nozione stessa di reddito d’impresa

L’evidenziazione di un comportamento antieconomico in relazione all’imposta sui redditi e dell’Iva non può giustificarsi identificando l’inerenza con la sproporzione o l’incongruità dei costi: l’inerenza si risolve in un giudizio qualitativo, non quantitativo ed è strettamente correlata alla nozione stessa di reddito d’impresa

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sentenza n. 3299 sez. XIV depositata il 27 maggio 2019 – Sulla base delle norme del Codice Antimafia non pare possa revocarsi in dubbio circa la necessità di attribuire la qualifica di “creditore” assoggettato alla procedura di verifica ex articolo 57 e seguenti del decreto legislativo 159/11 anche all’ente comunale impositore non essendo stata prevista alcuna esclusione in tal senso

il sistema disciplinato dal Codice Antimafia non pare possa revocarsi in dubbio circa la necessità di attribuire la qualifica di "creditore" assoggettato alla procedura di verifica ex art. 571 seguenti d.lgs. 159/2011 anche all'ente comunale impositore non essendo stata prevista alcuna esclusione in tal senso e non essendovi ragione alcuna di trattare diversamente il credito tributario, generalmente considerato, rispetto agli altri crediti eventualmente sussistenti

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sentenza n. 531 sez. VII depositata il 3 giugno 2019 – In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie

in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie

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