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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5245 – Nel caso di variazione della lavorazione denunciata dal datore di lavoro, ai sensi del comma 1, che, fermo l’inquadramento, comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l’INAIL provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni, e la relativa tassazione, con decorrenza dalla data della variazione stessa, non dalla data del provvedimento dell’INAIL, ferma la prescrittibilità dei premi nel termine quinquennale

Nel caso di variazione della lavorazione denunciata dal datore di lavoro, ai sensi del comma 1, che, fermo l'inquadramento, comporti una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l'INAIL provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni, e la relativa tassazione, con decorrenza dalla data della variazione stessa, non dalla data del provvedimento dell'INAIL, ferma la prescrittibilità dei premi nel termine quinquennale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5119 – ENPAM modalità di calcolo e base imponibile del cntributo del 2% per le prestazioni specialistiche rese verso SSN

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5119 ENPAM - Contributo del 2% per le prestazioni specialistiche rese verso SSN - Modalità di calcolo - Base imponibile Rilevato che la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 28 ottobre 2015- 8 gennaio 2016, decidendo nel contraddittorio tra Istituto I. s.p.a.(erogante prestazioni di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 febbraio 2022, n. 4156 – Posto che l’invocazione dello jus superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica

Posto che l'invocazione dello jus superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev'essere consentita, in sede di rinvio, l'esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica

TRIBUNALE DI BRESCIA – Sentenza 25 gennaio 2022 – In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere e ritenere invece ostativa la partecipazione diretta dal lavoratore all’organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle

In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere e ritenere invece ostativa la partecipazione diretta dal lavoratore all’organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle

INPS – Circolare 11 febbraio 2022, n. 25 – Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2022. Nuove aliquote contributive

INPS - Circolare 11 febbraio 2022, n. 25 Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2022. Nuove aliquote contributive SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei [...]

Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, il 28 febbraio la scadenza per richiederla – INAIL – Comunicato 08 febbraio 2022

INAIL - Comunicato 08 febbraio 2022 Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, il 28 febbraio la scadenza per richiederla È disponibile sul sito dell’Istituto il modulo aggiornato, che semplifica la documentazione di prova a carico del datore di lavoro sugli interventi migliorativi effettuati in azienda. C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 febbraio 2022, n. 3979 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale

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