Dichiarazione fiscali

Corte di Cassazione sentenza n. 29481 depositata il 10 ottobre 2022 – Il credito d’imposta correlato a forme di incentivazione deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è accordato in quanto tale indicazione ha valore di atto negoziale e la sua assenza comporta, quindi, l’impossibilità di fruire del credito in questione

Il credito d'imposta correlato a forme di incentivazione deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è accordato in quanto tale indicazione ha valore di atto negoziale e la sua assenza comporta, quindi, l'impossibilità di fruire del credito in questione

Corte di Cassazione sentenza n. 29126 depositata il 6 ottobre 2022 – Le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento  di  tributi  maggiori  di  quelli  effettivamente  dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione

Le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possano quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento  di  tributi  maggiori  di  quelli  effettivamente  dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione

Modello 770 – Operazioni Quadro SO – Ravvedimento operoso – articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 – Risposta n. 517 del 18 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 517 del 18 ottobre 2022 Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  [ALFA] (nel prosieguo istante), fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 5623 depositata il 2 marzo 2021 – Per quanto attiene la dichiarazione IVA, esistendo una precisa disposizione normativa che ne impone l’obbligo in capo al curatore ove il fallimento si sia aperto prima della scadenza del termine, sia per quanto   attiene    le  Imposte    dirette,    in  ragione   di  una  lettura sistematica e costituzionalmente adeguata dell’ordinamento incombe in capo a chi sia al governo della persona giuridica al momento della scadenza del termine per adempiere

Per quanto attiene la dichiarazione IVA, esistendo una precisa disposizione normativa che ne impone l'obbligo in capo al curatore ove il fallimento si sia aperto prima della scadenza del termine, sia per quanto   attiene    le  Imposte    dirette,    in  ragione   di  una  lettura sistematica e costituzionalmente adeguata dell'ordinamento incombe in capo a chi sia al governo della persona giuridica al momento della scadenza del termine per adempiere

Corte di Cassazione sentenza n. 24658 depositata il 10 agosto 2022 – Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possono quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione

Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza, e possono quindi essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, nondimeno, quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile, anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 24338 depositata il 5 agosto 2022 – Il contribuente che abbia compiuto errori e/o omissioni nella dichiarazione dei redditi con conseguente danno a suo carico, deve emendare la dichiarazione entro il successivo periodo di imposta, fermo restando che può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria. Il principio è stato ritenuto applicabile anche in materia di IVA

Il contribuente che abbia compiuto errori e/o omissioni nella dichiarazione dei redditi con conseguente danno a suo carico, deve emendare la dichiarazione entro il successivo periodo di imposta, fermo restando che può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria. Il principio è stato ritenuto applicabile anche in materia di IVA

Corte di Cassazione ordinanza n. 23383 depositata il 26 luglio 2022 – Il contribuente che abbia compiuto errori e omissioni nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IVA, con conseguente danno a suo carico, ha l’onere, ove intenda procedere a compensazione del credito maturato, di emendare la dichiarazione entro il successivo periodo di imposta; la tardiva modifica della dichiarazione, in ogni caso, non preclude la richiesta di rimborso né la facoltà di opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria

Il contribuente che abbia compiuto errori e omissioni nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IVA, con conseguente danno a suo carico, ha l’onere, ove intenda procedere a compensazione del credito maturato, di emendare la dichiarazione entro il successivo periodo di imposta; la tardiva modifica della dichiarazione, in ogni caso, non preclude la richiesta di rimborso né la facoltà di opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria

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