DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29734 – In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2022, n. 32290 – L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione

L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32441 – Si configura l’asserita violazione dell’art. 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisca ad una differente risultanza probatoria, ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

Si configura l’asserita violazione dell’art. 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisca ad una differente risultanza probatoria, ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32373 – Legittimo trattenere il mancato preavviso a seguito delle dimissioni per giusta causa del dirigente

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32373 Dirigente - Dimissioni per giusta causa - Mancato preavviso - Indennità - Trattenute T.F.R. - Legittimità Rilevato che 1. A.S., già dirigente della E.T. S.r.l., dimessosi il 17.4.2014 ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi (industria) [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32114 – Nel licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni, ma debba essere unica, così da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

Nel licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni, ma debba essere unica, così da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31534 – Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato

Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31510 – L’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa

L'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa

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