DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2022, n. 29277 – L’interesse ad agire nelle azioni di status sorge per effetto dell’altrui contestazione ed inoltre la normativa ha assegnato all’INPS la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa (anche) al riconoscimento dell’handicap, individuando l’ente previdenziale quale unico legittimato passivo nei relativi procedimenti giurisdizionali

L'interesse ad agire nelle azioni di status sorge per effetto dell'altrui contestazione ed inoltre la normativa ha assegnato all'INPS la gestione e la responsabilità per ogni attività connessa (anche) al riconoscimento dell'handicap, individuando l'ente previdenziale quale unico legittimato passivo nei relativi procedimenti giurisdizionali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2022, n. 29400 – Quando il contratto non è stato stipulato tra le parti in causa ma è invocato da una di esse rimasta terza quale fatto storico influente sulla decisione del processo e non come fatto costitutivo della pretesa, non operano i limiti legali di prova di quel contratto. La violazione dell’art. 116 cpc, in merito la libero convincimento del giudice del quadro probatorio, è ammissibile, in cassazione, solo come vizio di motivazione della sentenza

Quando il contratto non è stato stipulato tra le parti in causa ma è invocato da una di esse rimasta terza quale fatto storico influente sulla decisione del processo e non come fatto costitutivo della pretesa, non operano i limiti legali di prova di quel contratto. La violazione dell'art. 116 cpc, in merito la libero convincimento del giudice del quadro probatorio, è ammissibile, in cassazione, solo come vizio di motivazione della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 ottobre 2022, n. 29138 – Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore (quali la presenza in servizio), riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, purché siano osservate le garanzie previste dall’art. 7, commi secondo e terzo, della legge n.300 del 1970

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore (quali la presenza in servizio), riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, purché siano osservate le garanzie previste dall'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n.300 del 1970

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 ottobre 2022, n. 29082 – L’error in iudicando va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

L’error in iudicando va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28839 – La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione

La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2022, n. 28769 – Inammissibili le censure che sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione, così travalicando dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti

Inammissibili le censure che sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione, così travalicando dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 ottobre 2022, n. 29034 – Il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragione dell’affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia

Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32434 depositata il 5 settembre 2022  – Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore

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