DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21816 – Il presupposto per l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata del professionista è la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00, restando invece normativamente irrilevante (l’entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità; il dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

Il presupposto per l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata del professionista è la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00, restando invece normativamente irrilevante (l'entità del reddito) qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; il dies a quo del termine di prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21865 – Ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione

Ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21871 – Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 luglio 2022, n. 21841 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto mentre la pretesa volta all’eventuale valorizzazione della conciliazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore costituisce mero argomento di fatto introdotto in giudizio soggetto al libero convincimento del giudice

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di accoglimento o di rigetto mentre la pretesa volta all'eventuale valorizzazione della conciliazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore costituisce mero argomento di fatto introdotto in giudizio soggetto al libero convincimento del giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21773 – E’ legittima la sentenza la cui motivazione sia espressa attraverso il richiamo al contenuto degli atti di parte, che viene in tal modo a costituire una modalità, sia pure non originale ma di per sé non invalida, di esposizione delle ragioni della decisione

E' legittima la sentenza la cui motivazione sia espressa attraverso il richiamo al contenuto degli atti di parte, che viene in tal modo a costituire una modalità, sia pure non originale ma di per sé non invalida, di esposizione delle ragioni della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2022, n. 21771 – In tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all’esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali

In tema di sanzioni disciplinari, non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l'audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all'esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell'addebito, ai sensi dell’art. 7, l. n. 300 del 1970, con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l'assistenza di rappresentanti sindacali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21470 – La violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

La violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21450 – Qualora l’accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l’impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest’ultimo non è costituito solo dall’accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari

Qualora l'accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari

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