DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22495 – L’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un’interpretazione ritenuta più confacente alla aspettativa della parte a quella accolta nella sentenza impugnata

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un'interpretazione ritenuta più confacente alla aspettativa della parte a quella accolta nella sentenza impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22487 – Una questione di violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

Una questione di violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo ove il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22211 – Il motivo di ricorso per violazione di legge deve contenere, a pena di inammissibilità, le argomentazioni tese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità

Il motivo di ricorso per violazione di legge deve contenere, a pena di inammissibilità, le argomentazioni tese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22117 – Non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l’Ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso Ente, aventi ad oggetto l’erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l’accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano

Non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l'Ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso Ente, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l'accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22115 – Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è irrilevante che un’analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l’identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa

Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è irrilevante che un'analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l'identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22210 – In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 luglio 2022, n. 22168 – Il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all’azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso. L’intervento nomofilattico della Corte di Cassa

Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso. L’intervento nomofilattico della Corte di Cassa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22158 – Nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348ter, la ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ha il dovere di indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delle decisioni del primo e del secondo giudice, dimostrandone la diversità tra loro

Nell'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348ter, la ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ha il dovere di indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delle decisioni del primo e del secondo giudice, dimostrandone la diversità tra loro

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