DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 giugno 2022, n. 20682 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20792 – La regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione

La regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20698 – In mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall’esame obiettivo dello stesso atto, l’accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell’ambito del procedimento di querela di falso previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l’invalidazione degli atti pubblici

In mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento di querela di falso previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l'invalidazione degli atti pubblici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2022, n. 20448 – La mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali, ha pienamente legittimato l’accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nella detta relata di notifica che riveste la natura di atto pubblico

La mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali, ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nella detta relata di notifica che riveste la natura di atto pubblico

Corte di Cassazione ordinanza n. 15043 depositata l’ 11 giugno 2018 – Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni

Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 giugno 2022, n. 20689 – Il vizio ex art. 132 co. 2 n. 4 cpc (manifesta illogicità della motivazione), che sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio ex art. 132 co. 2 n. 4 cpc (manifesta illogicità della motivazione), che sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 giugno 2022, n. 20530 – In applicazione del ragionamento presuntivo, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge„ con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità

In applicazione del ragionamento presuntivo, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge„ con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20679 – Ove ci si dolga della violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. è necessario allegare che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o ancora, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, ed il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

Ove ci si dolga della violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è necessario allegare che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o ancora, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, ed il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

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