DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2022, n. 20215 – A fronte della affermazione contenuta sin da ricorso introduttivo sulla occasionalità dell’attività svolta nell’impresa dal contribuente, nessun accertamento risulta essere stato fatto dalla corte territoriale in ordine alla abitualità e prevalenza dell’impegno, elemento costitutivo ineludibile ai fini dell’insorgere del debito contributivo in questione e della cui prova è onerato l’ente previdenziale

A fronte della affermazione contenuta sin da ricorso introduttivo sulla occasionalità dell'attività svolta nell'impresa dal contribuente, nessun accertamento risulta essere stato fatto dalla corte territoriale in ordine alla abitualità e prevalenza dell'impegno, elemento costitutivo ineludibile ai fini dell'insorgere del debito contributivo in questione e della cui prova è onerato l'ente previdenziale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19255 – Il ricorso in cassazione sulla base del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia

Il ricorso in cassazione sulla base del principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20096 – Mancata attribuzione di incarichi e violazione del criterio di massima distribuzione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20096 Lavoro - Dipendenti INAIL - Mancata attribuzione di incarichi - Violazione del criterio di massima distribuzione - Mancato assolvimento dell’onere della prova - Insussistenza Rilevato che 1. S.L. e C.R., dipendenti INAIL, abilitati al ruolo di Responsabili della Sicurezza e della Prevenzione, hanno agito per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20186 – Ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio

Ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2022, n. 19022 – Il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l’istituzione rientra nell’attività organizzativa dell’Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminato

Il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l'istituzione rientra nell'attività organizzativa dell'Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19779 – E’ inammissibile il ricorso in cassazione per la sua genericità quando si limita a richiamare principi giurisprudenziali in materia di valutazione della prevalenza dell’attività senza rapportarsi ai criteri concreti delle stessa come accertati della sentenza di merito

E' inammissibile il ricorso in cassazione per la sua genericità quando si limita a richiamare principi giurisprudenziali in materia di valutazione della prevalenza dell’attività senza rapportarsi ai criteri concreti delle stessa come accertati della sentenza di merito

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