DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19775 – Nel rito del lavoro, l’unica deroga al principio generale dell’impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista dall’art. 433 c.p.c., che disciplina l’appello con riserva di motivi per il caso in cui sia stata intrapresa l’esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso

Nel rito del lavoro, l'unica deroga al principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista dall'art. 433 c.p.c., che disciplina l'appello con riserva di motivi per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19838 – Il preavviso ha natura “obbligatoria”, con conseguente esclusione, in caso di cessazione immediata del rapporto di lavoro, del computo ai fini del TFR e di altre spettanze: “l’indennità di mancato preavviso e l’indennità di mancato godimento delle ferie non rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto … attesa, quanto alla prima, la non dipendenza dal rapporto di lavoro per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per l’effetto della natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto

Il preavviso ha natura "obbligatoria", con conseguente esclusione, in caso di cessazione immediata del rapporto di lavoro, del computo ai fini del TFR e di altre spettanze: "l'indennità di mancato preavviso e l'indennità di mancato godimento delle ferie non rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto ... attesa, quanto alla prima, la non dipendenza dal rapporto di lavoro per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per l'effetto della natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2022, n. 19622 – Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro), debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro), debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2022, n. 19623 – La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli

La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2022, n. 19501 – Nei procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione non rileva la disciplina dettata dall’art. 152 bis disp. att. c.p.c., ai sensi del quale “nelle liquidazioni delle spese di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell’articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto

Nei procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione non rileva la disciplina dettata dall’art. 152 bis disp. att. c.p.c., ai sensi del quale "nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2022, n. 19513 – Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 giugno 2022, n. 18334 – In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione dell’addebito al lavoratore debba essere declinata in senso relativo ed ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente, pertanto, un’indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro

In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione dell’addebito al lavoratore debba essere declinata in senso relativo ed ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente, pertanto, un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 giugno 2022, n. 19329 – Nel ricorso per revocazione l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa

Nel ricorso per revocazione l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa

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