CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19775 – Nel rito del lavoro, l’unica deroga al principio generale dell’impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista dall’art. 433 c.p.c., che disciplina l’appello con riserva di motivi per il caso in cui sia stata intrapresa l’esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso
Nel rito del lavoro, l'unica deroga al principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista dall'art. 433 c.p.c., che disciplina l'appello con riserva di motivi per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso