DIRITTO PROCESSUALE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2021, n. 24135 – In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale – essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti

In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24033 – Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’opposizione e con essa l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24025 – Il termine di complessivi dieci anni dalla data dell’infortunio per l’esercizio del diritto al decorso della rendita INAIL non preclude la proposizione della domanda di costituzione di rendita oltre il decennio dalla data dell’infortunio ove venga rispettato il termine triennale fissato dall’art. 112 dello stesso d.P.R., sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro il decennio dalla data suddetta, atteso che tale termine segna l’ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della stabilizzazione dei postumi che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato ottavo comma dell’art. 83, la possibilità di collegarsi con l’infortunio sul lavoro, per cui l’avvenuto decorso del termine decennale impedisce, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla rendita

Il termine di complessivi dieci anni dalla data dell'infortunio per l'esercizio del diritto al decorso della rendita INAIL non preclude la proposizione della domanda di costituzione di rendita oltre il decennio dalla data dell'infortunio ove venga rispettato il termine triennale fissato dall'art. 112 dello stesso d.P.R., sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro il decennio dalla data suddetta, atteso che tale termine segna l'ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della stabilizzazione dei postumi che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato ottavo comma dell'art. 83, la possibilità di collegarsi con l'infortunio sul lavoro, per cui l'avvenuto decorso del termine decennale impedisce, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla rendita

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 settembre 2021, n. 23890 – Ai fini dell’accertamento del vincolo della subordinazione, soprattutto con riguardo alla figura del lavoratore nella attività redazionale è decisivo il suo pieno inserimento nella attività stessa, con utilizzazione degli strumenti di lavoro -computer e cellulari- forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazioni o rubriche fisse, nonché l’assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive

Ai fini dell'accertamento del vincolo della subordinazione, soprattutto con riguardo alla figura del lavoratore nella attività redazionale è decisivo il suo pieno inserimento nella attività stessa, con utilizzazione degli strumenti di lavoro -computer e cellulari- forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazioni o rubriche fisse, nonché l'assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24006 – I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23856 – La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l' onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23900 – Il disconoscimento di scrittura privata non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio in bianco, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse appunto diverso

Il disconoscimento di scrittura privata non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 settembre 2021, n. 23822 – L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato

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