Corte di Cassazione sentenza n. 3606 depositata il 14 febbraio 2018 – L’obbligazione fideiussoria si perfeziona nella sua configurazione tipica (art. 1936 c.c.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perche’ si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo (art. 1333 c.c.). Ne consegue che l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio gia’ concluso
Corte di Cassazione sentenza n. 3606 depositata il 14 febbraio 2018 FIDEJUSSIONE - NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - NEGOZIO FIDEIUSSORIO - PERFEZIONAMENTO - MOMENTO RILEVANTE - ACCETTAZIONE DEL CREDITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE FATTI DI CAUSA 1. I Sig.ri G.G. e Ne.Gi.Do. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Vercelli richiesto dalla (allora) Banca [...]