CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5155 depositata il 16 marzo 2016 – Il patto di non concorrenza, stipulato tra il soggetto interposto comunitario ed il soggetto italiano, è idoneo a costituire una obbligazione di non fare soggetta ad IVA quale prestazione di servizi resa ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, e non quale cessione di denaro o crediti non imponibile ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5155 depositata il 16 marzo 2016 TRIBUTI - ABUSO DEL DIRITTO E ELUSIONE FISCALE - ACCERTAMENTO - INTERPOSIZIONE PERSONALE FITTIZIA RITENUTO IN FATTO 1. Il 2 febbraio 1999 C. S.p.A. - ora C. F. S.p.A. - ha stipulato un contratto preliminare col quale si è impegnata a cedere a P. [...]

