Irap

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2397 – In tema di Irap dei lavoratori autonomi e dei professionisti non si deve fare riferimento alla qualifica di lavoro autonomo o alla sua tipologia ma alle modalità con cui il lavoro autonomo viene in concreto svolto

in tema di Irap dei lavoratori autonomi e dei professionisti, precisati già con le sentenze 3672 e 3678 del 2007 e sempre confermati (Cass. 1089/2018), in forza dei quali non si deve fare riferimento alla qualifica di lavoro autonomo o alla sua tipologia (avvocato, medico, amministratore di condominio), ma alle modalità con cui il lavoro autonomo viene in concreto svolto: se con costi di condivisione e di struttura minimi in ragione all'id quod plerumque accidit, secondo il menzionato insegnamento della Consulta, ovvero con la stabile e necessaria collaborazione di altri soggetti o professionisti, ovvero in forma associata, ancorché di fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 773 – In materia di IRAP la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall’art. 71, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Motivazione apparente

la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 719 – IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri; b) impieghi beni strumentali eccedenti

Il presupposto per l'applicazione dell'IRAP, secondo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Con la sentenza Sez. 5 n. 2589/14 sono stati ribaditi i criteri per individuare il requisito dell'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 719 – IRAP – L’entità dei compensi percepiti dal contribuente e, cioè, l’ammontare del reddito conseguito, è irrilevante ai fini della ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997

Il presupposto per l'applicazione dell'IRAP, secondo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Con la sentenza Sez. 5 n. 2589/14 sono stati ribaditi i criteri per individuare il requisito dell'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2018, n. 33382 – IRAP professionisti – la finalità del ricorso a praticanti è di impartire loro istruzione professionale piuttosto che di avvalersi della loro opera per incrementare il reddito

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 dicembre 2018, n. 33382 Tributi - IRAP - Professionisti - Praticanti - Compensi - Autonoma organizzazione - Verifica Motivi della decisione Agenzia delle Entrate ricorre avverso una decisione della Commissione tributaria regionale di Bologna, che, in parziale riforma del primo grado, ha tenuto esente dal pagamento dell'Irap il dott. [...]

IRAP – Trattamento fiscale dei compensi erogati al personale in comando – Risposta 28 dicembre 2018, n. 151 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 28 dicembre 2018, n. 151 IRAP - Trattamento fiscale dei compensi erogati al personale in comando -Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Quesito Il Sig. ROSSI, dipendente dell’Università ALFA, è stato assegnato temporaneamente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in posizione di comando [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32436 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili

In tema di redditi d'impresa, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi, anche strategici, perseguiti mediante le stesse, che, nella prima ipotesi, coincidono con la crescita d'immagine ed il maggior prestigio, nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, mentre, nell'altra, consistono in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32113 – In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata

«In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato»

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