Irap

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30225 – IRAP non assumono rilevanza, ai fini della ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione del contribuente, i compensi corrisposti al professionista per attività diversa da quella nella quale opera non può incidere sul requisito dell’autonoma organizzazione

IRAP non assumono rilevanza, ai fini della ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione del contribuente, i compensi corrisposti al professionista per attività diversa da quella nella quale opera non può incidere sul requisito dell'autonoma organizzazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2018, n. 30067 – IRAP – Il libero professionista che si associa, anche solo di fatto, ad altro, usufruendo della “struttura amministrativa di quest’ultimo, ossia di un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know how del professionista medesimo, è soggetto all’imposta de qua

IRAP - Il libero professionista che si associa, anche solo di fatto, ad altro, usufruendo della "struttura amministrativa di quest'ultimo, ossia di un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know how del professionista medesimo, è soggetto all'imposta de qua

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29998 – Il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRAP – Il cd. raddoppio dei termini non integra un’ipotesi di proroga dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi

«In tema di termini per l'accertamento tributario stabiliti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dal comma 132 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (d.lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che i commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 non si applicano né in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione agli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (legge n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, disponendo che i commi 130 e 131 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d'imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal d.lgs. n. 128 del 2015»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29679 – IRAP – L’onere di provare l’assenza del presupposto impositivo incombe sul professionista

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29679 Tributi - IRAP - Professionista - Dichiarazione dei redditi - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento Fatti e ragioni della decisione G.R., esercente la professione di avvocato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi contro la sentenza resa dalla CTR dell'Abruzzo meglio [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29823 – IRAP – Perle attività professionali Il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

IRAP - Perle attività professionali Il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29722 – IRAP – Presupposto impositivo di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997

il requisito dell'autonoma organizzazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell'Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29320 – In materia di accertamento dell’IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale tra l’associazione e i suoi associati

"In materia di accertamento dell'IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario sostanziale tra l'associazione e i suoi associati; tuttavia, ove nel giudizio siano stati parti tutti gli associati della medesima associazione professionale, quest'ultima deve ritenersi ritualmente partecipe della lite, difettando essa di distinta personalità giuridica"

Torna in cima