CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4410 – IRAP – Ente pubblico – I contributi erogati, prima dallo Stato e poi dalle Regioni, agli enti o aziende di trasporto pubblico locale per ripianare i disavanzi di esercizio, sebbene non assoggettati alle imposte sui redditi, concorrono al calcolo della base imponibile anche se corrisposti in epoca anteriore al 31 dicembre 2002, a meno che l’esclusione dalla base imponibile IRAP sia contemplata dalle relative leggi istitutive
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4410 Tributi - IRAP - Ente pubblico - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Contributi regionali ricevuti per lo svolgimento dell’attività istituzionale - Imponibilità Fatti di causa l’A. della Provincia di Perugia (ex Istituto Autonomo per le Case Popolari di Perugia, ora Azienda Territoriale per l'Edilizia [...]