Irap

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2019, n. 6116 – IRAP – La mera circostanza dell’impiego, da parte del professionista, di personale dipendente che esplichi mansioni di segreteria, non costituisce indice significativo della ricorrenza del presupposto impositivo dell’I.R.A.P., se non eccede il numero di un collaboratore

con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure sì avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2019, n. 6136 – IRAP – Qualora fra “gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità necessarie”, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi “personali” di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella “attività diretta alla scambio di beni a di servizi”

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 marzo 2019, n. 6136 Tributi - IRAP - Accertamento - Professionisti - Autonoma organizzazione - Presupposti Rilevato che R.R. esercente la professione di medico pediatra convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale in data 19 marzo 2008 chiedeva il rimborso della somma di € 21.234,66 complessivamente versata per gli anni [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3454 – In tema d’imposta locale sui redditi (ILOR), i familiari collaboratori non sono contitolari dell’impresa familiare ed i redditi loro imputati sono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quelli d’impresa, con la conseguenza che devono essere esclusi dall’assoggettamento ad Ilor

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3454 Tributi - ILOR - Presupposto - Impresa familiare - Familiari collaboratori - Redditi - Natura - Assoggettabilità ad ILOR - Esclusione - Art. 115 del D.P.R. n. 917 del 1986 - Disciplina - Portata Rilevato che 1. con ricorso alla CTP di Ancona, C.P. impugnò [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2019, n. 6137 – IRAP – Non assoggettabile 0il contribuente che impieghi beni strumentali non eccedenti il “minimo indispensabile” all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 marzo 2019, n. 6137 Tributi - IRAP - Professionisti - Accertamento - Autonoma organizzazione - Presupposti Rilevato che C.A. esercente la professione di medico di base, in data 12 luglio 2007 chiedeva il rimborso della somma di € 13.238,79 complessivamente versata per gli anni dal 2003 al 2006 a [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 febbraio 2019, n. 5260 – IRAP – Lo stesso carattere personalissimo dell’attività espletata dalla cantante lirica esclude in radice la configurabilità di quella autonomia organizzativa che presiede all’imposta regionale sulle attività produttive

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2019, n. 5260 Tributi - Accertamento - Riscossione - Art. 2 del TU del 22 dicembre 1986, n. 917 - Cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato Fatti di causa 1. B.F. propone ricorso per cassazione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4577 – IRAP – Accertamento – Presupposti per l’applicazione ai professionisti – Autonoma organizzazione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4577 Tributi - IRAP - Accertamento - Professionisti - Autonoma organizzazione - Presupposti Fatti di causa 1. Il contribuente A.P. ha presentato all'Agenzia delle Entrate domanda di rimborso dell'importo indebitamente versato, a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, per gli anni d'imposta dal 2001 al [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 febbraio 2019, n. 4576 – IRAP – Il professionista eserciti la propria attività nell’ambito di strutture organizzative altrui, ed in particolare quale organo di una compagine terza, la sussistenza, o meno, del presupposto dell’imposta sulle attività produttive dipende dall’accertamento, in fatto, dell’esistenza di un’autonoma struttura organizzativa, che faccia capo allo stesso professionista ed alla quale egli faccia ricorso per adempiere a tale funzione

i parametri alla cui stregua la questione di fatto deve essere valutata: «con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4417 – IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il professionista si avvalga di un cd. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto “part time”, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, o di una segretaria

la nozione di autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, riconoscendola ai fini IRAP quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo "id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (in tal senso già Cass., sent. n. 3676/2007; n. 25311/2014). Nel perimetrare ulteriormente l'assoggettamento ad Irap del lavoratore autonomo le Sez. U, da ultimo intervenute, hanno affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione, previsto quale presupposto dell'imposta dall'art. 2 cit., non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, sent. n. 9451/2016).

Torna in cima