CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32113
Tributi – IRAP – Professionisti – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Autonoma organizzazione – Presupposto impositivo
Fatti di causa
1. La Commissione tributaria regionale per la Puglia in Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da L.L. avverso la cartella di pagamento n. 01420080075224721 relativa a Irap per l’anno 2005.
2. Ha rilevato il giudice di appello che il professionista aveva corrisposto nel periodo di imposta compensi a terzi per euro 6.985,00, di cui non aveva provato la natura occasionale e che pertanto qualificavano il presupposto impositivo.
3. Per la cassazione della citata sentenza L.L. ricorre con due motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo «Violazione o falsa applicazione di norme di legge (art. 360 co. 1 n. 3) C.P.C.: 1) della norma di cui al combinato disposto dal D.lgs. 15 dicembre e 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, dall’art. 3, comma 1, lett. c), e dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1; 2) della norma di cui all’art. 2697 C.C.» deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto che la semplice erogazione di compensi a terzi costituisca il presupposto impositivo e per aver ritenuto che l’onere della prova dell’autonomia della prestazione incombesse sul contribuente.
b. Secondo motivo «Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 co. 1 n. 5) C.P.C.» deducendo l’erroneità della motivazione per le medesime ragioni illustrate nel primo motivo.
2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, di cui chiede accertarsi comunque l’infondatezza.
3. Il ricorso è fondato.
4. Questa Corte ha affermato (Sez. 5, Ordinanza n. 4492 del 21/03/2012) il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui motivo «In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l’accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato». In applicazione del principio, questa Corte in quella occasione ha escluso che fosse congruamente motivata la sentenza del giudice di merito, la quale aveva affermato la sussistenza del presupposto impositivo IRAP nei confronti di un avvocato, desumendola dall’esposizione, nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, di spese per compensi a terzi e costi derivanti da investimenti di capitali, trascurando la limitata entità degli importi.
5. Identica è la fattispecie oggetto del presente giudizio: si tratta di un professionista che, nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, ha esposto per l’anno 2005 compensi a terzi per complessivi euro 6.985,00. La corresponsione di tale importo, tuttavia, non costituisce ex sé indice di autonoma organizzazione, costitutivo del presupposto impositivo, dovendo accertarsi la concomitanza di altri elementi sintomatici, quali l’avvalimento di dipendenti, o dell’opera di terzi di cui il professionista non abbia strettamente bisogno per la propria attività, ovvero l’acquisto di beni e servizi non strettamente strumentali all’attività esercitata, ovvero anche uno o più di essi, con la precisazione che, in tal caso, il giudice deve motivare la particolare pregnanza dell’unico elemento accertato.
6. Nel caso di specie è pacifico che il presupposto impositivo sia stato dedotto dalla sola corresponsione a terzi della citata somma; ma la sentenza nulla dice sul tenore complessivo del reddito dichiarato, né sulle ragioni che giustificherebbero l’attribuzione all’unico indizio impositivo del carattere di significatività necessario a costituire ex sé il presupposto dell’autonomia organizzativa (nulla si dice su che ruolo abbiano svolto i terzi beneficiari del compenso rispetto all’attività professionale del contribuente); anzi, dal tenore della decisione emerge che la stessa CTR riconosce che i beni strumentali accertati non eccedevano il minimo indispensabile, sicché l’onere motivazionale era sul punto ancora più pregnante.
7. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla CTR della Puglia in diversa composizione che, in applicazione dei citati principi, rinnoverà il giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in Bari, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
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