CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27167
Tributi – IRAP – Rimborso – Promotore finanziario – Assenza di autonoma organizzazione – Onere di prova a carico del contribuente
Fatti di causa
Rilevato che il contribuente, negando di disporre di una autonoma organizzazione, proponeva ricorso avverso il diniego dell’Agenzia delle Entrate relativa all’istanza di rimborso IRAP per gli anni di imposta 2011 – 2014;
che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;
che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate limitatamente all’anno di imposta 2011 in quanto il contribuente, per quella annualità, era ormai decaduto dalla possibilità di chiedere il rimborso mentre per le restanti annualità rilevava che egli aveva esercitato la sua professione avvalendosi di una unità di personale con mansioni di segreteria nonché di collaborazioni esterne per attività non inerenti strettamente le incombenze di promotore finanziario, con l’ausilio di mezzi specifici – pc, mobilio, autovettura, motociclo, smartphone e fotocopiatrice indispensabili per l’esercizio della professione stessa – e quindi senza una autonoma organizzazione perché il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto indispensabile per essere soggetto passivo dell’IRAP, si ha solo quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
che l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto.
Ragioni della decisione
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché dell’art. 2697 c.c. in quanto nella specie sarebbe presente un’autonoma organizzazione, la cui prova è stata illegittimamente posta a carico dell’Agenzia delle entrate; considerato che questa Corte, relativamente al significato dell’espressione “autonoma organizzazione” in tema di IRAP si è così espressa:
– in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 25 maggio 2019, n. 12111; analogamente Cass. 19 aprile 2018, n. 9786; Cass. 21 marzo 2012, n. 4492);
ritenuto che la sentenza della CTP, è censurabile laddove – di fronte ad un principio di diritto che individua una autonoma organizzazione nella circostanza che il promotore finanziario impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui – non ha spiegato perché non dovrebbe appunto potersi riconoscere l’autonoma organizzazione nonostante il contribuente si sia avvalso, per l’esercizio della sua professione, non solo di mezzi specifici – pc, mobilio, autovettura, motociclo, smartphone e fotocopiatrice – tipici e normali per l’esercizio della professione stessa e dunque non decisivi al fine della possibilità di individuare l’autonoma organizzazione, ma anche di una segreteria (non potendosi a tal proposito invocare Cass. 19 aprile 2018, n. 9786, che ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell’espletamento della propria attività professionale di medico convenzionato, di una segretaria, in quanto l’attività di medico è ben diversa da quella di promotore finanziario ed è socialmente riconosciuto che per la prima professione l’ausilio di una segreteria sia ben più importante che per il promotore finanziario) e soprattutto di non meglio specificate (sia quantitativamente che qualitativamente: ossia sia quanto alla loro importanza economica che all’inerenza rispetto alla professione svolta) «collaborazioni esterne per attività non “inerenti” strettamente le incombenze di promotore finanziario», mentre sarebbe spettato al contribuente – secondo il principio di diritto in precedenza esposto – la prova dell’assenza di una autonoma organizzazione, specie con riferimento alla suddetta “non inerenza”, dal momento che appare ictu oculi evidente l’intrinseca contraddittorietà della sentenza della CTR laddove afferma che il promotore finanziario si è avvalso per l’esercizio ella sua attività di «collaborazioni esterne per attività non “inerenti” strettamente le incombenze di promotore finanziario», dal momento che se tali collaborazioni non fossero inerenti, coerenti e utili all’attività non si capirebbe per quale motivo il promotore se ne sia avvalso;
ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato e quindi il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166 - In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7457 - Ai fini IRAP l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito dell'autonoma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32113 - In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21906 - In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 luglio 2018, n. 19629 - In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27039 - L'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, corna primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…