Irap

Fondazione, qualificazione come ente non commerciale ex articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR – Deducibilità per il Fondatore degli oneri di utilità sociale ex articolo 100, comma 2, lettera a), del TUIR – Trattamento IRAP in relazione al personale distaccato presso la Fondazione, articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 – Risposta n. 510 del 13 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 510 del 13 ottobre 2022 Fondazione, qualificazione come ente non commerciale ex articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR - Deducibilità per il Fondatore degli oneri di utilità sociale ex articolo 100, comma 2, lettera a), del TUIR - Trattamento IRAP in relazione al personale distaccato presso la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2022, n. 32272 – In tema di IRAP, non integra il presupposto impositivo l’attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dai singoli associati in modo separato rispetto a quella ulteriore espletata all’interno di un’associazione professionale, gravando tuttavia su quest’ultima, in caso di richiesta di rimborso, l’onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo rispetto alle attività individuali svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza

In tema di IRAP, non integra il presupposto impositivo l'attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dai singoli associati in modo separato rispetto a quella ulteriore espletata all'interno di un'associazione professionale, gravando tuttavia su quest'ultima, in caso di richiesta di rimborso, l'onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo rispetto alle attività individuali svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza

Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione n. 26,  sentenza n. 1630 depositata il 13 giugno 2022 – L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può definirsi un’imposta, non sul reddito (dunque, personale) ma reale che “colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”. Non è sufficiente esercitare attività d’impresa per inferire sic et simpliciter che si tratti di attività assoggettata ad IRAP, è necessario, invece, esaminare se sussiste il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP, ossia l’autonoma organizzazione

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può definirsi un'imposta, non sul reddito (dunque, personale) ma reale che "colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate". Non è sufficiente esercitare attività d'impresa per inferire sic et simpliciter che si tratti di attività assoggettata ad IRAP, è necessario, invece, esaminare se sussiste il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP, ossia l'autonoma organizzazione

Corte di Cassazione sentenza n. 24233 depositata il 4 agosto 2022 – L’estensione del giudicato esterno a questioni di fatto o di diritto comuni a più cause, che abbiano riferimento ad un medesimo rapporto giuridico, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo

L’estensione del giudicato esterno a questioni di fatto o di diritto comuni a più cause, che abbiano riferimento ad un medesimo rapporto giuridico, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo

Corte di Cassazione ordinanza n. 23087 depositata il 25 luglio 2022 – In tema di I.R.A.P., il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive

In tema di I.R.A.P., il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive

Contributi a carico del lavoratore in assenza di rivalsa eccedenti il massimale ai sensi dell’art. 2 c. 18 L. 335/1995, oggetto di recupero a mezzo diffide notificate dall’INPS per annualità precedenti. deducibilità dal reddito imponibile IRES e dal valore produzione netta imponibile IRAP – Risposta n. 412 del 4 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 412 del 4 agosto 2022 contributi a carico del lavoratore in assenza di rivalsa eccedenti il massimale ai sensi dell'art. 2 c. 18 L. 335/1995, oggetto di recupero a mezzo diffide notificate dall'INPS per annualità precedenti. deducibilità dal reddito imponibile IRES e dal valore produzione netta imponibile IRAP Con [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22672 depositata il 19 luglio 2022 – In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall’art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell’intervenuta deducibilità analitica dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità analitica dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

Analisi antiabuso, ai fini IRES e IRAP, di un’operazione di acquisizione di partecipazioni infra-gruppo con indebitamento infra-gruppo. Deducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto – Risposta n. 395 del 29 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 395 del 29 luglio 2022 Analisi antiabuso, ai fini IRES e IRAP, di un’operazione di acquisizione di partecipazioni infra-gruppo con indebitamento infra-gruppo. Deducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto. Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO  ALFA (di seguito, anche l’“Istante”) riferisce [...]

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