Irap

IRAP 2023: novità e modalità di compilazione del quadro IS

La principale novità, introdotta dalla legge di bilancio 2022, è l'esclusione dall'IRAP degli imprenditori esercenti le attività in forma individuale e i professionisti, purché non associati. La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 al comma 8 dell'articolo 1 ha statuito che “non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 3, sentenza n. 243 depositata il 22 novembre 2022 – Il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) spetta alle imprese che applicano tariffe non remuneratorie dell’attività e trovano la fonte negoziale del servizio svolto in un appalto e non in una concessione

Il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) spetta alle imprese che applicano tariffe non remuneratorie dell'attività e trovano la fonte negoziale del servizio svolto in un appalto e non in una concessione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6467 depositata il 3 marzo 2023 – In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall’art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 (cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. “public utilities”) in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la “ratio” giustificatrice del cd. cuneo fiscale

In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall'art. 1, comma 266, della l. n. 296 del 2006 (cd. riduzione del cuneo fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007), che ha modificato l'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata (cd. "public utilities") in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto, essendo tale interpretazione del concetto di tariffa coerente con la "ratio" giustificatrice del cd. cuneo fiscale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6492 del 3 marzo 2023 – Nella determinazione della base imponibile Irap, opera il principio di diretta derivazione dal bilancio di esercizio, redatto applicando correttamente i principi contabili, e, pertanto, il canone di un leasing immobiliare, fatta eccezione per la quota relativa agli interessi passivi, è integralmente deducibile, anche se in parte riferibile al terreno sottostante il fabbricato

Nella determinazione della base imponibile Irap, opera il principio di diretta derivazione dal bilancio di esercizio, redatto applicando correttamente i principi contabili, e, pertanto, il canone di un leasing immobiliare, fatta eccezione per la quota relativa agli interessi passivi, è integralmente deducibile, anche se in parte riferibile al terreno sottostante il fabbricato

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3878 depositata l’ 8 febbraio 2023 – In tema di imposta regionale sulle attività produttive, l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrano alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l’imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l’assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell’imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrano alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l'assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell'imprenditore di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale

Determinazione della base imponibile IRAP – Finanziamenti a tasso zero – Art. 5 del d.lgs. n. 446/1997 – Risposta n. 46 del 17 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 46 del 17 gennaio 2023 Art. 5 del d.lgs. n. 446/1997 - Determinazione della base imponibile IRAP - Finanziamenti a tasso zero Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società ALFA S.p.A. ha proposto istanza d'interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, [...]

Riorganizzazione gruppo di imprese di assicurazione, operazioni di recesso e di conferimento con trasferimento di lavoratori dipendenti – Disciplina IRES ed IRAP – Risposta n. 43 del 17 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 43 del 17 gennaio 2023 Riorganizzazione gruppo di imprese di assicurazione, operazioni di recesso e di conferimento con trasferimento di lavoratori dipendenti - Disciplina IRES ed IRAP Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Le Società Istanti ALFA, BETA, DELTA, GAMMA e EPSILON [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38123 depositata il 30 dicembre 2022 – Il cd. ‘raddoppio dei termini’, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione ai fini IRAP poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali

Il cd. 'raddoppio dei termini', previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione ai fini IRAP poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali

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