IVA

I.V.A. – Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione – Circolare n. 177  del 22 giugno 1995  – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III

Circolare n. 177  del 22 giugno 1995  - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III   I.V.A. - Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione. Applicazione decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, apportate [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39181 – In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria. Le Commissioni tributarie, qualora debbano acquisire elementi di particolare complessità, oltre a disporre consulenza tecnica, possano "richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, tali poteri non possono concretarsi in un totale e non consentito esonero della parte dall'onere della prova sulla stessa gravante

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 09 dicembre 2021, n. C-154/20 – L’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione invocata per fondare il diritto a detrazione si collocava nell’ambito di una siffatta evasione, qualora, nel caso in cui il vero fornitore dei beni o dei servizi interessati non sia stato identificato, tale soggetto passivo non fornisca la prova che tale fornitore aveva la qualità di soggetto passivo, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da detto soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva tale qualità

L’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione invocata per fondare il diritto a detrazione si collocava nell’ambito di una siffatta evasione, qualora, nel caso in cui il vero fornitore dei beni o dei servizi interessati non sia stato identificato, tale soggetto passivo non fornisca la prova che tale fornitore aveva la qualità di soggetto passivo, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da detto soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva tale qualità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39667 – In tema di liquidazione dell’IVA di gruppo, trattandosi di procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, consentendo compensazioni infragruppo altrimenti escluse, ai fini dell’adesione al relativo regime è necessario che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l’equipollenza di alcun comportamento concludente. Inoltre costituisce un “posterius” rispetto all’esatto adempimento della prestazione delle garanzie richieste dagli artt. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 6 d.m. 13 dicembre 1979, la cui mancata (o inesatta) esecuzione comporta la mancata liberazione del debitore e l’obbligo dell’esecuzione dell’originaria prestazione pecuniaria

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, trattandosi di procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, consentendo compensazioni infragruppo altrimenti escluse, ai fini dell'adesione al relativo regime è necessario che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l'equipollenza di alcun comportamento concludente. Inoltre costituisce un "posterius" rispetto all'esatto adempimento della prestazione delle garanzie richieste dagli artt. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 6 d.m. 13 dicembre 1979, la cui mancata (o inesatta) esecuzione comporta la mancata liberazione del debitore e l'obbligo dell'esecuzione dell'originaria prestazione pecuniaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39182 – Le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne giustifica l’emissione; il riferimento al limite temporale di un anno dall’operazione imponibile, entro cui si può procedere alla variazione, è compiuto dalla suddetta previsione normativa solo con riferimento all’ipotesi in cui il fatto sopravvenuto è consistito in un successivo accordo intercorso tra le parti e non anche alla diversa ipotesi in cui si è verificata la sopravvenuta inesigibilità del credito

Le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne giustifica l’emissione; il riferimento al limite temporale di un anno dall’operazione imponibile, entro cui si può procedere alla variazione, è compiuto dalla suddetta previsione normativa solo con riferimento all’ipotesi in cui il fatto sopravvenuto è consistito in un successivo accordo intercorso tra le parti e non anche alla diversa ipotesi in cui si è verificata la sopravvenuta inesigibilità del credito

Consulenze effettuate in esecuzione della “Misura 2” dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali – Risposta 10 dicembre 2021, n. 803 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 10 dicembre 2021, n. 803 Interpello - articoli 2, comma 3, lettera a) e 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 - Consulenze effettuate in esecuzione della "Misura 2" dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società [...]

Incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime IVA OSS sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale e per l’acquisizione dello status di esportatore abituale – Risposta 09 dicembre 2021, n. 802 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 09 dicembre 2021, n. 802 Incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime IVA OSS sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale e per l'acquisizione dello status di esportatore abituale Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La Società Istante Alfa [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2021, n. 37952 – Operazione artificiosa volta alla creazione del credito Iva – Elementi presuntivi – Illegittimità del credito

Il principio di neutralità si traduce in quello di parità di trattamento, sicché, al cospetto del debito d'imposta di uno dei soggetti passivi della catena di operazioni, nessuna rilevanza ha il fatto che il soggetto che abbia realizzato l'operazione corrispondente all'anello successivo della catena abbia assolto l'iva

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