IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22108 – In materia di deducibilità dei costi d’impresa la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi

In materia di deducibilità dei costi d'impresa la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi

Prestazioni di consulenza funzionali alla attività di gestione di un FIA propria di una SGR – Esenzione IVA – Risposta 06 agosto 2021, n. 527 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 agosto 2021, n. 527 Prestazioni di consulenza funzionali alla attività di gestione di un FIA propria di una SGR - Esenzione IVA Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Kappa Srl (in breve, "Società" o "Istante") riferisce di essere stata costituita per la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22111 – In tema di liquidazione dell’ IVA di gruppo, nel regime (applicabile “ratione temporis”) anteriore all’applicabilità della legge n. 244 del 2007, nel novero delle “eccedenze detraibili” di cui all’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 – sottratte alla autonoma ed individuale compensabilità da parte delle società del gruppo – rientrano non solo quelle maturate dalle società controllate ma anche quelle della stessa controllante a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che le compongono, perdendo tutte le società del gruppo compresa la controllante – la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche

In tema di liquidazione dell' IVA di gruppo, nel regime (applicabile "ratione temporis") anteriore all'applicabilità della legge n. 244 del 2007, nel novero delle "eccedenze detraibili" di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 - sottratte alla autonoma ed individuale compensabilità da parte delle società del gruppo - rientrano non solo quelle maturate dalle società controllate ma anche quelle della stessa controllante a prescindere dall'anno di maturazione dei crediti che le compongono, perdendo tutte le società del gruppo compresa la controllante - la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche

Regime IVA dei servizi di formazione professionali erogati da società accreditate presso fondo soggetto a vigilanza ministeriale. Articolo 10, primo comma, n. 20) d.P.R. n. 633 del 1972 – Risoluzione 03 agosto 2021, n. 52/E dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 03 agosto 2021, n. 52/E Regime IVA dei servizi di formazione professionali erogati da società accreditate presso fondo soggetto a vigilanza ministeriale. Articolo 10, primo comma, n. 20) d.P.R. n. 633 del 1972 Sono stati chiesti chiarimenti alla scrivente in merito al regime IVA applicabile ai servizi di formazione professionale [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2021, n. 21765 – In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21733 – Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l’indebita detrazione dell’I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l’onere di provare che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari; a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l'indebita detrazione dell'I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l'onere di provare che l'operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari; a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate

Detrazione Iva indebitamente applicata per le operazioni escluse, non imponibili ed esenti da Iva – Norma di comportamento del 1° luglio 2021, n. 214

Norma di comportamento del 1° luglio 2021, n. 214 Detrazione Iva indebitamente applicata per le operazioni escluse, non imponibili ed esenti da Iva Massima La detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, se assolta dal cedente o prestatore e al di fuori di ipotesi di frode, deve essere riconosciuta in tutti i casi di errata applicazione dell’imposta, [...]

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