IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2020, n. 14055 – L’omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell’anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili.

L'omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell'anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 02 luglio 2020, n. C-231/19 – Una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

Una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d’investimento e altri fondi non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2020, n. 13844 – In tema d’IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una “frode carosello”, essa ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l’inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l’ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta

In tema d'IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una "frode carosello", essa ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'imposta

Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 18, sentenza n. 2195 depositata il 5 marzo 2020 – In virtù del principio europeo secondo il quale nell’eventualità di versamenti di acconti sul prezzo, l’IVA è immediatamente esigibile soltanto nel caso in cui le future cessioni o prestazioni siano già conosciute e, dunque, esclusivamente quando i beni e servizi siano già specificatamente individuati

In virtù del principio europeo secondo il quale nell’eventualità di versamenti di acconti sul prezzo, l’IVA è immediatamente esigibile soltanto nel caso in cui le future cessioni o prestazioni siano già conosciute e, dunque, esclusivamente quando i beni e servizi siano già specificatamente individuati

Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia-Giulia, sezione 1, sentenza n. 32 depositata il 24 febbraio 2020 – Nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria può avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico o acquisito illegittimamente secondo il diritto processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale

Nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria può avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico o acquisito illegittimamente secondo il diritto processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2020, n. 13698 – In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta prevista dall’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, in caso di tardiva od omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo

In tema di IVA, con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dall'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, in caso di tardiva od omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo

L’accertamento definitivo non impedisce al soggetto passivo di rettificare l’Iva indebitamente addebitata alla controparte su operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile

La Corte di giustizia UE con la sentenza pronunciata nella causa C-835/18 depositata il 2 luglio 2020 intervenendo in tema di interpretazione la direttiva IVA, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità in ordine ai termini per l'emissione, per operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile, di una nota di rettifica ha [...]

Corte di Giustizia UE causa C-835/18 depositata il 2 luglio 2020 – La normativa UE sul sistema IVA osta a una normativa nazionale o a una prassi amministrativa nazionale che non consenta ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che in un momento successivo si sono rivelate rientrare nel regime dell’inversione contabile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di correggere le fatture relative a tali operazioni e di avvalersene mediante la rettifica di una precedente dichiarazione fiscale o mediante la presentazione di una nuova dichiarazione fiscale che tenga conto della correzione così effettuata, ai fini del rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata da tale soggetto passivo, per il motivo che il periodo per il quale dette operazioni sono state effettuate era già stato oggetto di una verifica fiscale al termine della quale l’amministrazione tributaria competente aveva emesso un avviso di accertamento che, non essendo stato contestato dal soggetto passivo in parola, era divenuto definitivo

La normativa UE sul sistema IVA osta a una normativa nazionale o a una prassi amministrativa nazionale che non consenta ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che in un momento successivo si sono rivelate rientrare nel regime dell’inversione contabile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), di correggere le fatture relative a tali operazioni e di avvalersene mediante la rettifica di una precedente dichiarazione fiscale o mediante la presentazione di una nuova dichiarazione fiscale che tenga conto della correzione così effettuata, ai fini del rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata da tale soggetto passivo, per il motivo che il periodo per il quale dette operazioni sono state effettuate era già stato oggetto di una verifica fiscale al termine della quale l’amministrazione tributaria competente aveva emesso un avviso di accertamento che, non essendo stato contestato dal soggetto passivo in parola, era divenuto definitivo

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