IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9326 – Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall’art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell’eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche

Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8920 – La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2020, n. 8589 – Per le fatture per operazioni inesistenti la prova contraria non può essere costituita dal pagamento con assegni bancari

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 maggio 2020, n. 8589 Tributi - Fatture per operazioni inesistenti - Prova contraria - Assegni bancari a pagamento delle fatture - Esclusione Rilevato che L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società D. C. s.r.l. avviso di accertamento con il quale contestava l'indeducibilità di costi per euro 300.932,00, relativi [...]

Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da IVA – Risposta 15 maggio 2020, n. 132 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 15 maggio 2020, n. 132 Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. [...]

La “macchina con sbarra automatica” è esclusa dagli obblighi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Risposta 15 maggio 2020, n. 131 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 15 maggio 2020, n. 131 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente Quesito [ALFA] (di seguito istante) espone la questione qui [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 maggio 2020, n. 8584 – L’azione di recupero a posteriori dei tributi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla contabilizzazione dell’importo quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, alla sola condizione che la notitia criminis sia trasmessa nel corso dell’originario termine di prescrizione, e non dopo la sua scadenza

L'azione di recupero a posteriori dei tributi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla contabilizzazione dell'importo quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, alla sola condizione che la notitia criminis sia trasmessa nel corso dell'originario termine di prescrizione, e non dopo la sua scadenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8919 – Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l’indebita detrazione dell’I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l’onere di provare che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari

Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l'indebita detrazione dell'I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l'onere di provare che l'operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 14 maggio 2020, n. C-446/18 – Non ostano a una normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione tributaria di concedere, prima della conclusione di un procedimento di verifica fiscale relativo a una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che indichi un’eccedenza per un determinato periodo imponibile, il rimborso della parte di tale eccedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento al momento del suo avvio, qualora non sia possibile determinare in modo chiaro, preciso e inequivocabile che un’eccedenza di IVA, il cui importo può essere eventualmente inferiore a quello relativo alle operazioni non interessate da tale procedimento, permarrà a prescindere dall’esito di quest’ultimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

Non ostano a una normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione tributaria di concedere, prima della conclusione di un procedimento di verifica fiscale relativo a una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che indichi un’eccedenza per un determinato periodo imponibile, il rimborso della parte di tale eccedenza relativa alle operazioni non interessate da tale procedimento al momento del suo avvio, qualora non sia possibile determinare in modo chiaro, preciso e inequivocabile che un’eccedenza di IVA, il cui importo può essere eventualmente inferiore a quello relativo alle operazioni non interessate da tale procedimento, permarrà a prescindere dall’esito di quest’ultimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

Torna in cima