CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4414 – IVA – Immissione in libera pratica senza immediata applicazione dell’imposta – Transito della merce dal deposito IVA
"al fine di evitare l'immediato assolvimento dell'imposta per l'immissione in libera pratica di beni non comunitari occorre la loro introduzione fisica e non solo virtuale in depositi fiscali", deponendo in tal senso non solo la lettera del 4° co. lett.b) dell'art.50bis nella parte in cui si riferisce alla necessità dell'introduzione dei beni importati in un deposito IVA ed il co.6° laddove si riferisce alla successiva estrazione degli stessi dal deposito, ma altresì l'implicito ma essenziale collegamento del beneficio alla realizzazione di un contratto di deposito che, secondo la normativa civilistica, contempla la realità del rapporto e, quindi, la materiale presa in carico dei beni, restando perciò insufficiente il loro sommario esame e verifica senza una pur breve introduzione nei locali all'uopo destinati ed autorizzati; ed ancora il riferimento alla custodia dei beni medesimi contenuta sia nel Io co. Dell’articolo, sia sub e) ed h) del medesimo co.4°. Ciò che tuttavia maggiormente rileva è che questa Corte, nei menzionati precedenti, ha evidenziato come il riferimento alla realità del deposito si evinca in modo inequivoco dalla disciplina comunitaria, e precisamente dagli artt.98-101 Reg. CEE 2913/1992, che definiscono come deposito doganale, sia pubblico che privato, il luogo ove le merci possono essere immagazzinate, e disciplinano (art.101) gli obblighi del depositario (vigilanza delle merci e rispetto delle norme relative alla loro conservazione); addirittura l'art.107 prevede che la registrazione e l'iscrizione in contabilità delle merci depositate siano operazioni successive all'introduzione delle stesse nei deposito, così implicitamente postulando che le operazioni di registrazione abbiano per presupposto l'ingresso delle merci in magazzino