IVA

Corte di Cassazione ordinanza n. 25425 depositata il 29 agosto 2022 – In tema di IVA, ove il cedente non versi l’imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento, senza che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa, ferma la possibilità, per lo stesso, di impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti

In tema di IVA, ove il cedente non versi l'imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento, senza che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa, ferma la possibilità, per lo stesso, di impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti

Corte di Cassazione ordinanza n. 21794 depositata l’ 11 luglio 2022 – In tema di iva, la società bancaria che, dopo aver sottoscritto certificati di deposito, li ceda alla propria controllante ricevendone commissioni estremamente basse, inidonee ad evidenziare la natura commerciale di tale operazione, svolge un’attività fuori dal campo iva, che va di conseguenza esclusa dal calcolo del “pro rata” di detrazione. Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell’iva in base all’art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva, in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio.

In tema di iva, la società bancaria che, dopo aver sottoscritto certificati di deposito, li ceda alla propria controllante ricevendone commissioni estremamente basse, inidonee ad evidenziare la natura commerciale di tale operazione, svolge un'attività fuori dal campo iva, che va di conseguenza esclusa dal calcolo del "pro rata" di detrazione. Al mandato senza rappresentanza è difatti riservato uno specifico trattamento ai fini dell'iva in base all'art. 6, paragrafo 4, della sesta direttiva, in virtù del quale qualora un soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto altrui partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio.

Corte di Cassazione ordinanza n. 21443 del 6 luglio 2022 – E’ ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato

E' ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato

Corte di Cassazione sentenza n. 21306 depositata il 5 luglio 2022 – In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria

In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria

Soggetto non residente – apertura partita IVA – domicilio fiscale nella sede di svolgimento dell’attività professionale in Italia – articolo 35 del dPR n. 633 del 1972 – Risposta n. 429 del 16 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta n. 429 del 16 agosto 2022 Soggetto non residente - apertura partita IVA - domicilio fiscale nella sede di svolgimento dell'attività professionale in Italia - articolo 35 del dPR n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'istante, cittadina italiana residente [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 20619 del 28 giugno 2022 – L’obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell’iva non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel D.M. 22 dicembre 2005; trattasi di presunzione di solidarietà che vale per le “cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale”, presunzione che può essere superata qualora l’obbligato solidale dimostri documentai mente “che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta”

L'obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell'iva non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel D.M. 22 dicembre 2005; trattasi di presunzione di solidarietà che vale per le "cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale", presunzione che può essere superata qualora l'obbligato solidale dimostri documentai mente "che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta"

Corte di Cassazione ordinanza n. 20619 del 28 giugno 2022 – Il principio di neutralità fiscale che presidia l’iva osta a una distinzione generalizzata tra contratti leciti e illeciti, tranne che nel caso in cui per le caratteristiche particolari dell’oggetto della cessione o della prestazione sia esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito e uno illecito

Il principio di neutralità fiscale che presidia l'iva osta a una distinzione generalizzata tra contratti leciti e illeciti, tranne che nel caso in cui per le caratteristiche particolari dell'oggetto della cessione o della prestazione sia esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito e uno illecito

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