IVA

IVA – Esenzioni – Attività di consulenza finanziaria – Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 362 del 4 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 362 del 4 luglio 2022 IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  ALFA SRL (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") [...]

IVA – Esenzioni – Attività di consulenza finanziaria – Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell’Advisor – Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 361 del 4 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 361 del 4 luglio 2022 IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell'Advisor - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  [...]

IVA – Esenzioni – Attività di consulenza finanziaria – Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 360 del 4 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 360 del 4 luglio 2022 IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  ALFA S.r.l. (di seguito "Istante" o "Società") rappresenta [...]

Prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico – Trattamento fiscale ai fini Iva- Art.7-quinquies DPR n. 633 del 1972 – Risposta n. 353 del 28 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 353 del 28 giugno 2022 Prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico - Trattamento fiscale ai fini Iva- Art.7-quinquies DPR n. 633 del 1972. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  L'istante associazione senza scopo di lucro, avente sede [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22591 depositata il 19 luglio 2022 – La domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (“RX4”), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale

La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale

Corte di Cassazione ordinanza n. 22040 depositata il 12 luglio 2022 – La decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell’art. 288 TFUE, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio

La decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 TFUE, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio

Corte di Cassazione sentenza n. 22003 depositata il 12 luglio 2022 – Nelle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633/1972, se la dichiarazione d’intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l’esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, questi disponga di elementi tali da sospettare l’esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l’adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere

Nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633/1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, questi disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere

Corte di Cassazione ordinanza n. 21958 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di I.V.A., nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l’imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso [nella specie per difetto del presupposto dell’introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro] […], grava sul cedente la prova dello stesso», a tal fine non essendo sufficiente che l’interessato abbia «richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito [all’impresa estera] da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo», essendo invece necessario che «verifichi, con la diligenza dell’operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede

In tema di I.V.A., nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso [nella specie per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro] [...], grava sul cedente la prova dello stesso», a tal fine non essendo sufficiente che l'interessato abbia «richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito [all'impresa estera] da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo», essendo invece necessario che «verifichi, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede

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